Corte costituzionale
Sentenza n. 254/1974
Corte cost., sent. 12 novembre 1974, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/1974
- Data di deposito
- 12 novembre 1974
- Data di decisione
- 7 novembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 645 del 20 giugno 1952
- legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
Massime
Massima n. 7467
Poiche' spetta al legislatore la discrezionale valutazione dell'opportunita', politica dell'adozione dell'istruzione formale, ovvero sommaria, per un determinato reato, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale - essendo in via di principio compatibili i due riti con i precetti costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione del giudice -, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che impone il rito sommario per i reati previsti dalla legge medesima (di attuazione della disp. trans. e fin. XII Cost.) attribuiti alla competenza del tribunale, e pertanto, predeterminando essa le fattispecie astratte alle quali deve applicarsi detto rito, consente la possibilita' di un controllo giurisdizionale sulla esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi. Cfr.: sentt. nn. 83 del 1971 e 49 del 1973.
Massima n. 7468
La legge 20 giugno 1952, n. 645 trae la sua derivazione dalla XII disp. trans. e fin. della Costituzione la quale ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la potesta'-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del partito fascista, ma anche di ricercare i modi e le forme piu' idonei ed incisivi per la realizzazione della pretesa punitiva al fine di combattere il piu' efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che, in accordo con l'ispirazione antifascista della Costituzione, si e' inteso direttamente ed imperativamente prevenire. Non possono quindi sorgere problemi di legittimita' costituzionale dalla predeterminazione, in detta legge, del rito istruttorio da seguire (identificato in quello sommario), nonostante la competenza del tribunale a conoscere di quel particolare tipo di delitti dalla stessa ipotizzati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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