Corte costituzionale
Sentenza n. 229/1974
Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 116, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
Parametri
Massime
Massima n. 7424
In base all'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 - il quale prevede che nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto -, il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, estraneo al reato, finisce col subire a titolo meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale commesso da altri, mentre - se in deroga alla disciplina generale della confisca, stabilita dall'art. 240 cod. pen., la obbligatorieta' della confisca delle cose suddette trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta piu' incisiva del contrabbando, ritenuto dal legislatore, secondo il suo libero apprezzamento, particolarmente lesivo degli interessi finanziari dello Stato -, altrettanto non puo' dirsi quando essa si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato, a meno che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale il reato, pur nell'inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o, comunque, non sarebbe stato agevolato. E senza il quale l'art. 116 si pone al di fuori della logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza: la previsione, cioe', di una potenziale pericolosita' sociale dei soggetti a cui si applicano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - perche' in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma, Cost. - l'art. 116, primo comma, della legge suindicata, nella parte in cui impone la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, e di conseguenza, limitatamente alla medesima parte (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953), gli artt. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sui monopoli dei sali e tabacchi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile Un difetto di vigilanza;
b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresì, limitatamente alla medesima parte, la illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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