Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1974
Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1974
- Data di deposito
- 26 giugno 1974
- Data di decisione
- 14 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 1085 del 16 luglio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7351
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 Cost., sotto il profilo che i funzionari del servizio sociale del tribunale per minorenni non avrebbero assicurato l'indipendenza propria del giudice e sarebbero organi di polizia giudiziaria, pur essendo gerarchicamente subordinati tramite il direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, al ministero di grazia e giustizia. E', infatti, da escludere che i funzionari del servizio sociale possano ritenersi estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, posto che non sono abilitati ad emettere provvedimenti decisori. D'altro canto i loro compiti - diretti alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza minorile nonche' alla raccolta di notizie utili al giudice ai fini della conoscenza del minore - esulano dalle attribuzioni della polizia giudiziaria specificate nell'art. 219 c.p.p., ne' i funzionari medesimi rientrano nell'elencazione e nelle norme di qualificazione dell'art. 221 c.p.p..
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 (Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio), in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma. e 109 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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