Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1974

Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1974
Data di deposito
26 giugno 1974
Data di decisione
14 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 1085 del 16 luglio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7351

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 Cost., sotto il profilo che i funzionari del servizio sociale del tribunale per minorenni non avrebbero assicurato l'indipendenza propria del giudice e sarebbero organi di polizia giudiziaria, pur essendo gerarchicamente subordinati tramite il direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, al ministero di grazia e giustizia. E', infatti, da escludere che i funzionari del servizio sociale possano ritenersi estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, posto che non sono abilitati ad emettere provvedimenti decisori. D'altro canto i loro compiti - diretti alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza minorile nonche' alla raccolta di notizie utili al giudice ai fini della conoscenza del minore - esulano dalle attribuzioni della polizia giudiziaria specificate nell'art. 219 c.p.p., ne' i funzionari medesimi rientrano nell'elencazione e nelle norme di qualificazione dell'art. 221 c.p.p..

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 (Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio), in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma. e 109 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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