Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1974

Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/1974
Data di deposito
19 giugno 1974
Data di decisione
12 giugno 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 177-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7323

La notificazione col rito degli irreperibili in tanto puo' essere riconosciuta costituzionalmente legittima - in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione - in quanto sia disposta dopo che non sia rimasto intentato alcun mezzo idoneo ad assicurare che l'imputato sia reso edotto degli atti processuali che la legge stabilisce siano portati nella sua sfera di disponibilita' (sent. n. 54 del 1971). La dimora all'estero non e' di ostacolo all'esperimento di indagini volte ad individuare l'esatto recapito dell'imputato, che saranno sempre possibili - senza alcuna limitazione - nel territorio nazionale e - fuori di questo - entro i limiti consentiti dal diritto internazionale. Il principio di uguaglianza, pur essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, e' da ritenersi esteso agli stranieri allorche' si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche ad essi in conformita' dell'ordinamento internazionale (sent. n. 104/1969). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 177 bis, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emettano il decreto di irreperibilita' nei confronti dell'imputato all'estero, quando non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere che siano previamente disposte nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora; ricerche che sono invece richieste quando l'imputato si trovi nel territorio nazionale (art. 170, secondo comma, c.p.p.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, quando non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere che siano previamente disposte - nei sensi e nei limiti di cui in motivazione - nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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