Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1974

Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1974
Data di deposito
29 maggio 1974
Data di decisione
16 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:149

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
  • art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 7268

Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilita' della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilita' della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinche', per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serieta' dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.

Massima n. 7269

Gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033) i quali in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi, non compromettono i diritti di difesa e la funzione giurisdizionale enunciati dagli artt. 24 e 102 Cost., giacche' il giudice non deve necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione sull'accertamento compiuto dagli istituti.

Massima n. 7270

Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi e non consentono pertanto l'applicazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti il giuramento dei periti e la possibilita' della loro sostituzione e ricusazione, non sono in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' la particolare posizione degli indicati istituti non e' in alcun modo assimilabile a quella dei periti che ricevono un incarico personale da parte del giudice ai sensi dell'art. 314 c.p.c. essendo, infatti, innegabile la sostanziale differenza che passa tra organi pubblici, facenti parte della pubblica amministrazione, che istituzionalmente attendono ad una indagine tecnica ad essi affidata dalla legge, e soggetti privati che, in ragione delle loro particolari cognizioni di determinate scienze o arti, vengono di volta in volta discrezionalmente scelti dal giudice per l'espletamento di una perizia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari" nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, sollevata dal pretore di Noci con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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