Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1974
Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1974
- Data di deposito
- 29 maggio 1974
- Data di decisione
- 16 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
- art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 7268
Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilita' della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilita' della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinche', per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serieta' dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.
Massima n. 7269
Gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033) i quali in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi, non compromettono i diritti di difesa e la funzione giurisdizionale enunciati dagli artt. 24 e 102 Cost., giacche' il giudice non deve necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione sull'accertamento compiuto dagli istituti.
Massima n. 7270
Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che in tema di frodi alimentari riservano a determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi e non consentono pertanto l'applicazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti il giuramento dei periti e la possibilita' della loro sostituzione e ricusazione, non sono in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' la particolare posizione degli indicati istituti non e' in alcun modo assimilabile a quella dei periti che ricevono un incarico personale da parte del giudice ai sensi dell'art. 314 c.p.c. essendo, infatti, innegabile la sostanziale differenza che passa tra organi pubblici, facenti parte della pubblica amministrazione, che istituzionalmente attendono ad una indagine tecnica ad essi affidata dalla legge, e soggetti privati che, in ragione delle loro particolari cognizioni di determinate scienze o arti, vengono di volta in volta discrezionalmente scelti dal giudice per l'espletamento di una perizia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari" nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, sollevata dal pretore di Noci con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze