Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1974
Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1974
- Data di deposito
- 23 aprile 1974
- Data di decisione
- 5 aprile 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 631, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7202
L'attribuzione al giudice di un potere discrezionale non comporta di per se' violazione del principio di eguaglianza: occorre infatti distinguere tra il momento legislativo ed il momento applicativo delle norme, sostanziali o processuali, e considerare che la funzione di adattamento al singolo caso - la quale trova peculiare espressione in materia penale nel potere del giudice di fissare la pena tra il minimo e il massimo edittale - tende precisamente ad attuare il principio di eguaglianza con riguardo alla particolarita' di ciascun caso concreto. Non e' dato escludere che il potere discrezionale di valutazione possa esplicarsi talvolta in modo erroneo o addirittura ingiusto: ma questa e' una eventualita' inevitabile del momento applicativo, non un vizio di legittimita' della norma che in via generale attribuisce il potere, senza porre alcuna discriminazione soggettiva.
Massima n. 7203
La garanzia costituzionale dell'inviolabilita' della liberta' personale consiste nel divieto di qualsiasi restrizione che possa essere disposta fuori dei casi e modi previsti dalla legge, e senza atto motivato dell'autorita' giudiziaria: ma non richiede tuttavia che detta restrizione possa verificarsi solo in base a provvedimento definitivo, dopo l'esperimento d'ogni possibile gravame. L'istituto dell'esecuzione provvisoria trova applicazione non solo nel processo civile, ma anche nel processo penale. La garanzia della piena tutela giurisdizionale, sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non comporta come necessaria conseguenza l'inammissibilita' di qualsiasi restrizione della liberta' personale prima di una decisione definitiva; e cio' tanto piu' in sede di esecuzione penale, quando trattasi dell'esecuzione di pene detentive gia' irrogate con sentenze costituenti giudicato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974..
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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