Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1973
Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1973
- Data di deposito
- 27 giugno 1973
- Data di decisione
- 14 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6739
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 c.p., gia' dichiarata non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con ordinanze n. 6, 61 e 80 del 1973 e con sentenza n. 68 del 1973.
Massima n. 6740
Non contrasta con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., l'art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., che non consente di sospendere condizionalmente la pena nel caso di precedente condanna a pena detentiva per delitto. La "ratio" della sospensione condizionale sta, infatti, nella presunzione di ravvedimento del reo. Chi, invece, commetta un illecito penale, malgrado il beneficio precedentemente ottenuto, dimostra, con cio' stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa). Ancor meno fondato e' il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato. Neppure sussiste violazione dell'art. 3 Cost., nel caso di chi, essendo gia' stato condannato a pena detentiva per delitto, riporti condanna anche per contravvenzione. Non irrazionalmente, il legislatore ha, infatti, stabilito che fra i presupposti della facolta' di sospendere la pena debba esservi l'assenza di precedenti condanne a pena detentiva: la gravita' di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facolta' quando il condannato a pena detentiva incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria. Per le medesime considerazioni non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' dell'art. 164, quarto comma, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione senza aver goduto dei benefici di legge, si trovano poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendo goduto per la contravvenzione, piu' non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono. Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa, non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, ben potendo il giudice essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva.
Massima n. 6741
L'art. 164, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude che possa concedersi un'ulteriore sospesione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per delitto posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi il limite per l'applicabilita' del beneficio, non viola l'art. 3 Cost., per assunta disparita' di trattamento rispetto al caso di nuova condanna per reato anteriormente commesso. Non giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 1971, la quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso riparare alle conseguenze della separata trattazione dei giudizi. Allorche' si tratta, invece, di reato commesso posteriormente alla sentenza con cui l'imputato e' stato gia' condannato con pena sospesa, non irragionevolmente il legislatore ha valutato come diversa la situazione giuridica e ad essa ha fatto corrispondere una diversita' di trattamento. D'altro canto, se il reato sia dal giudice ritenuto unito dal vincolo della continuita' con quello per il quale e' stata emessa sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema piu' non si pone, essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970.
Massima n. 6742
L'art. 164, quinto comma, c.p., nella parte in cui esclude la possibilita' di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria, non viola l'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, di una scelta del legislatore, che ha consentito la "trasferibilita'" del beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie piu' grave (cioe' detentiva) per ragioni equitative che non sussistono o non sono altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena pecuniaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Varese con ordinanza 19 febbraio 1971 e, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanza 24 novembre 1971;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Conegliano con ordinanza 20 dicembre 1971 e, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Como con ordinanza 24 giugno 1971;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanza 24 novembre 1971, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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