Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1973

Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1973
Data di deposito
27 giugno 1973
Data di decisione
14 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6736

Non costituisce irrazionale tutela privilegiata in favore del locatore e non contrasta quindi con il principio di eguaglianza l'art. 665 del Cod. proc. civ., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. invero, per principio generale in materia deve considerarsi legittima una differenziazione di trattamento con adattamento della disciplina che abbia riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica. E tale principio vale nella specie, trattandosi, appunto, di un procedimento speciale, inquadrabile nella categoria delle pronuncie con riserva, predisposto dal legislatore per determinate finalita', fra le quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato.

Massima n. 6737

Non pone in essere una limitazione irrazionale del diritto di valersi del mezzo ordinario di difesa della prova orale, e non contrasta pertanto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 665 c.p.c., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. Invero il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se' stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore, in piena discrezionalita', limitarne o escludere l'ammissibilita'. D'altra parte l'esercizio del diritto di difesa ben puo' subire limitazioni che trovino nel sistema una loro razionale giustificazione, la quale nel caso in esame, si identifica nell'esigenza di rapidita' ed immediatezza cui risponde lo speciale procedimento, che comunque, anche attraverso i poteri di valutazione e di intervento affidato al giudice, conserva una sufficiente tutela alla posizione dell'intimato. Ne' l'inoppugnabilita' dell'ordinanza di rilascio costituisce violazione del diritto di difesa poiche' il provvedimento e' privo di contenuto decisorio in senso sostanziale, ed e' seguito dal procedimento di merito in forma ordinaria, con possibilita' di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto ed il deducibile.

Massima n. 6738

Perche' la Corte possa sollevare d'ufficio una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale e' necessario che la questione stessa presenti carattere di strumentalita' rispetto alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale in corso, e ove tale carattere manchi, l'istanza avanzata nel senso suddetto dalla difesa di una parte e' inammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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