Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1973
Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1973
- Data di deposito
- 19 giugno 1973
- Data di decisione
- 12 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 207, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 6710
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 comma primo del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette), che dispone che nel procedimento di esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. "deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto": anche se, ex art. 223 t.u. cit., il primo incanto puo' aver luogo dopo soli dieci giorni dal pignoramento. Invero, la relativa brevita' del termine, entro cui puo' rimaner circoscritta l'opposizione del terzo, assolve ad esigenze di celerita' ed efficienza, cui si informa il processo di esecuzione esattoriale nell'interesse fondamentale del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato; e, d'altra parte, neppure vulnera il diritto di difesa del terzo opponente, ove si consideri che, in ogni caso, e' garantita al medesimo, ex art. 214 D.P.R. 1958 cit., la possibilita' di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto: che, inoltre, per la tempestivita' dell'opposizione non e' richiesta anche la notifica del ricorso all'esattore, essendo sufficiente la presentazione, nel termine, del ricorso stesso; che, infine, residua, comunque, per il terzo, il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 24, 113 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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