Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1973
Corte cost., sent. 6 giugno 1973, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1973
- Data di deposito
- 6 giugno 1973
- Data di decisione
- 30 maggio 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 301, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 206, comma 2, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 6692
La questione relativa alla non impugnabilita' dei provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sollevata nel corso dell'istruzione formale, ma prima della pronuncia dello stesso, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo applicare l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., censurato per la non prevista reclamabilita' di tali provvedimenti.
Massima n. 6693
La tutela del diritto di difesa, quale diritto di partecipare personalmente o tramite il difensore, alla formazione del convincimento del giudice, non puo' subire limitazioni, specie quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della liberta' personale. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal G.I. anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato o dell'avviso di procedimento e senza che sia nemmeno prevista la designazione e l'assistenza del difensore. Ne' la finalita' di prevenzione speciale, propria del provvedimento previsto, in connessione con l'art. 206 cod. pen., ne' l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento possono infatti legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 53 del 1968.
Massima n. 6694
Come gia' ricordato nelle sentenze nn. 64 e 96 del 1970, le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quelle della custodia preventiva, sicche' ad esse non e' applicabile il principio dell'art. 13, quinto comma, della Costituzione. La questione sollevata in riferimento a questo principio, nei confronti del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, cod. proc. pen., e 206, secondo comma, cod. pen., perche' non indica, riguardo alle misure di sicurezza provvisoriamente applicate, limiti massimi di durata o un termine massimo per il riesame della pericolosita', deve quindi dichiararsi non fondata. Peraltro la durata delle misure di sicurezza disposte durante l'istruzione, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di pericolosita', il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato, quando se ne manifestino le esigenze. Cosicche', considerato anche che il provvedimento del giudice istruttore rimane comunque caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo grado, e' da escludersi che l'imputato resti privo di garanzie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente facoltà di reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione di misure di sicurezza, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, del codice di procedura penale e 206, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - giovanni BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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