Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1973
Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1973
- Data di deposito
- 23 maggio 1973
- Data di decisione
- 16 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 6666
L'art. 51 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui alla reiterazione da parte dei datori di lavoro delle inadempienze concernenti l'obbligo della denunzia del lavoro esercitato ed il versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, consegue l'obbligo a loro carico di rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni accaduti nel periodo di inadempienza,non contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, nella specie, di un sistema assicurativo basato, da un lato, sul dato costante della automaticita' delle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso di inadempienza da parte del datore di lavoro e, dall'altro, dall'apporto dovuto dal datore di lavoro, mediante il puntuale adempimento degli obblighi suddetti. Il datore di lavoro che si sottragga agli oneri a suo carico viene a perdere il beneficio della propria copertura assicurativa, che va sempre esclusa in via di principio comune quando l'infortunio si verifichi durante il periodo di inadempienza, e ne e' diretta a razionale conseguenza il diritto al rimborso a favore dell'istituto, che e' oltre tutto eventualmente soltanto parziale, secondo il temperamento previsto al riguardo dalla legge 21 aprile 1967, n. 272. Tali conseguenze sono oggettivamente identiche per tutti gli inadempienti, e le differenti conseguenze quantitative seguono le variabilita' degli accadimenti umani e, proporzionandosi ad essi, non intaccano il principio di eguaglianza, realizzato nella specie con l'assunzione aprioristica del rischio globalmente considerato, nel suo accidentale verificarsi.
Massima n. 6667
L'art. 51 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo cui alla reiterazione da parte dei datori di lavoro della inadempienze concernenti l'obbligo della denunzia del lavoro esercitato ed il versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, consegue l'obbligo a loro carico di rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni accaduti nel periodo di inadempienza, non contrasta con il principio della automaticita' delle prestazioni a carico dell'ente mutualistico che sarebbe sancito dall'art. 38 Cost.. Invero, in attuazione di tale norma costituzionale, il sistema della legge infortunistica garantisce in ogni caso i diritti del lavoratore e il datore di lavoro inadempiente non puo' invocare anche per se' una tutela che, per primo, ha contribuito ad eludere, esponendosi volontariamente alle conseguenze di rigore previste dalla legge.
Massima n. 6668
L'art. 51 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nel porre a carico del datore di lavoro la prestazione assicurativa per il caso di avvenuto infortunio in periodo di inadempienza ai propri obblighi da parte del datore di lavoro stesso, non contrasta con il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost.. Gli oneri in questione invero non possono essere ricondotti nell'ambito del sistema degli oneri tributari trattandosi di conseguenze giuridiche a carattere indirettamente sanzionatorio, basate su fatti obbiettivi e non adeguabili, nella loro valutazione pecuniaria, a rispettive posizioni contributive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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