Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1973

Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1973
Data di deposito
23 maggio 1973
Data di decisione
16 maggio 1973
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 60, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 59, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 2, legge n. 218 del 21 giugno 1996

Parametri

Massime

Massima n. 6658

Con la sentenza n. 139 del 1972, e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 5, n. 3, del decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 1972, che riserva allo Stato la competenza in ordine all'autorizzazione agli acquisti degli enti che svolgono la loro attivita' nel settore della beneficenza pubblica, argomentando dalla peculiare figura di siffatta forma di controllo, inerente al regime comune a tutte la persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali: tale principio per la sua generalita' e per le considerazioni che lo sorreggono non puo' non estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130 della Costituzione, che, attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimita' e - in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame - il controllo di merito sugli atti dei Comuni, delle Provincie e dei loro consorzi, mostra, anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative, i quali sono poi, anche per la coscienza comune e per la pratica amministrativa, i controlli quasi per antonomasia, che con la loro presenza, le loro modalita' di applicazione e la varia intensita' di cui sono di volta in volta dotati, condizionano nel loro complesso le autonomie degli enti territoriali e concorrono a definirne la posizione nell'ordinamento giuridico.

Massima n. 6659

La permanenza in capo allo Stato del potere di autorizzazione agli acquisti trova proprio nei confronti dei Comuni e delle Provincie ancor piu' solido fondamento razionale e di diritto positivo che non in ordine ad altri enti locali, i quali, operando nell'ambito di materie su cui spettano alle Regioni competenze legislative ed amministrative, risultano in definitiva sottoporsi per molteplici aspetti ai poteri di supremazia a quelle attribuiti.

Massima n. 6660

Il fatto che l'autonomia comunale e provinciale sia garantita a livello costituzionale costituisce un argomento piuttosto contrario che favorevole alla tesi che vorrebbe attribuita alle Regioni il potere di autorizzazione agli acquisti degli enti territoriali minori e dei loro consorzi, poiche' l'art. 128 della Costituzione rinvia in proposito a "leggi generali della Repubblica".

Massima n. 6661

In base alla normativa dettata dal testo costituzionale, in ordine a Comuni e Provincie spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facolta' di cui agli artt. 118, ultimo comma (delega di funzioni amministrative od utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo comma, in relazione all'art. 117, secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130: ma, al di fuori di queste particolari ipotesi, ogni altro aspetto del regime dei comuni e delle provincie ricade per intero nella competenza dello Stato, al quale sicuramente non e' fatto obbligo - anche se non e' vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche norme della Costituzione - di decentrare, con apposita legge, alle Regioni taluni compiti attualmente da esso esplicati in materia.

Massima n. 6662

Anche ad ammettere che l'istituto della autorizzazione agli acquisti degli enti morali sia ormai privo di una sufficiente giustificazione, non ne deriverebbe per questo che la relativa competenza debba considerarsi compresa nel trasferimento alle Regioni disposto dall'art. 130 della Costituzione.

Massima n. 6663

L'autorizzazione governativa vale a rimuovere, caso per caso, un limite generale di ordine pubblico che grava, in linea di principio, su tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, ed e' percio' qualitativamente diversa dagli ordinari controlli di merito, cui, nel loro stesso interesse, sono dalla legge sottoposti determinati atti degli enti pubblici dell'una o dell'altra specie, ed in particolare determinate deliberazioni dei minori enti territoriali.

Massima n. 6664

Spetta alla Stato il potere di autorizzare Comuni e Provincie ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare Comuni e Provincie ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni e pertanto annulla le deliberazioni del Comitato di controllo della Regione della Toscana, sezione di Arezzo, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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