Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1973

Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1973
Data di deposito
9 maggio 1973
Data di decisione
4 maggio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 32, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 31, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 33, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 6652

Gli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contengono norme difpcarattere organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede nell'art. 221 ultimo comma, cod. pen., e che di per se' non conferiscono alla polizia tributaria poteri diversi da quelli previsti per la polizia giudiziaria dal codice di rito. E non violano l'art. 24, secondo comma, Cost., non avendo con esso alcuna relazione. Neppure contrasta con il suindicato precetto costituzionale il successivo art. 33 della stessa legge che autorizza gli ufficiali di polizia tributaria a procedere a perquisizioni domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato". E' anzitutto estraneo all'indagine il collegamento del cit. art. 33 con l'autonoma regolamentazione contenuta nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. sulla finanza locale), non avendovi le ordinanze di rimessione fattovi il minimo cenno. E' poi da tenere presente la differenza tra l'inviolabilita' della liberta' personale di cui all'art. 13 Cost. e l'inviolabilita' del domicilio di cui all'art. 14 Cost., in quanto l'equiparazione di quest'ultima alla prima subisce una deroga espressa per fini economici e fiscali, oltre che per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica. Inoltre, il cit. art. 33 non innova il sistema perche' non fa che estendere il potere di cui all'art. 224 cod. proc. pen. ad altre situazioni, ritenute de iure contingibili, urgenti e meritevoli di pronto intervento per scopi di essenziale interesse pubblico costituzionalmente protetto. Infine, nel caso in cui il sospettato diventa imputato, vanno rispettate le norme sull'istruzione penale, ivi comprese quelle della presenza del difensore sin dalla fase di accertamento, con i limiti di cui all'art. 304 ter, terzo comma, cod. proc. pen., precisati con sentenza n. 63 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della stessa legge, sollevata con le medesime ordinanze in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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