Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1973
Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1973
- Data di deposito
- 9 maggio 1973
- Data di decisione
- 4 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 32, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 31, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 33, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 6652
Gli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contengono norme difpcarattere organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede nell'art. 221 ultimo comma, cod. pen., e che di per se' non conferiscono alla polizia tributaria poteri diversi da quelli previsti per la polizia giudiziaria dal codice di rito. E non violano l'art. 24, secondo comma, Cost., non avendo con esso alcuna relazione. Neppure contrasta con il suindicato precetto costituzionale il successivo art. 33 della stessa legge che autorizza gli ufficiali di polizia tributaria a procedere a perquisizioni domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato". E' anzitutto estraneo all'indagine il collegamento del cit. art. 33 con l'autonoma regolamentazione contenuta nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. sulla finanza locale), non avendovi le ordinanze di rimessione fattovi il minimo cenno. E' poi da tenere presente la differenza tra l'inviolabilita' della liberta' personale di cui all'art. 13 Cost. e l'inviolabilita' del domicilio di cui all'art. 14 Cost., in quanto l'equiparazione di quest'ultima alla prima subisce una deroga espressa per fini economici e fiscali, oltre che per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica. Inoltre, il cit. art. 33 non innova il sistema perche' non fa che estendere il potere di cui all'art. 224 cod. proc. pen. ad altre situazioni, ritenute de iure contingibili, urgenti e meritevoli di pronto intervento per scopi di essenziale interesse pubblico costituzionalmente protetto. Infine, nel caso in cui il sospettato diventa imputato, vanno rispettate le norme sull'istruzione penale, ivi comprese quelle della presenza del difensore sin dalla fase di accertamento, con i limiti di cui all'art. 304 ter, terzo comma, cod. proc. pen., precisati con sentenza n. 63 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della stessa legge, sollevata con le medesime ordinanze in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze