Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1973
Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1973
- Data di deposito
- 12 aprile 1973
- Data di decisione
- 5 aprile 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- VERZI'
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, regio decreto legge n. 1509 del 29 luglio 1927
- legge n. 1760 del 5 luglio 1928
Parametri
Massime
Massima n. 6619
L'atto previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sull'ordinamento del credito agrario, impropriamente definito dal legislatore come sequestro, non e' misura cautelare che renda necessario un giudizio di convalida ma ha, invece, natura di atto di esecuzione equiparabile al pignoramento che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., segna normalmente l'inizio dell'espropriazione. L'ordine di vendita contemporaneamente impartito dal pretore viene, a sua volta, equiparato al provvedimento con cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita dei beni pignorati nell'ordinario procedimento di esecuzione mobiliare. Detta norma, pertanto, in quanto non prevede (e non potrebbe prevederla) una procedura di convalida del sequestro ed il giudizio di merito, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione, posto che la difesa del debitore esecutato resta disciplinata dalla normativa propria del processo esecutivo, nei limiti in cui risulti compatibile con la speciale procedura per il credito agrario.
Massima n. 6620
L'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 in quanto, ai fini dello speciale procedimento esecutivo a tutela del credito agrario, nei sensi e limiti stabiliti della stessa legge, non impone al creditore esecutante la notificazione del precetto, non prevede termini dilatori fra quest'ultimo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore, non disciplina l'opposizione alla esecuzione e quelle agli atti esecutivi, la possibilita' della sospensione dell'esecuzione ne' le modalita' per procedere alla vendita dei beni pignorati, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost.. All'esecuzione, infatti, l'istituto di credito agrario non e' autorizzato a procedere in via di autotutela, ma e' richiesto l'intervento del giudice, tenuto ad assumere informazioni, per quanto sommarie, prima di disporla. Nulla vieta che nel corso di queste il debitore sia messo in grado di aver notizia dei propositi dell'istituto e di opporre le proprie ragioni anche in contraddittorio con esso. L'istituto predetto inoltre normalmente agisce in base a cambiale, e, per quanto riguarda il privilegio convenzionale, non puo' non richiamarsi alle apposite scritture intercorse fra le parti.
Massima n. 6621
Il procedimento esecutivo previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario, ha corso piu' rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello ordinario; per stabilire se esso importi o meno violazione sia dell'art. 3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso articolo nonche' dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore esecutato, non puo' non considerarsi che il procedimento stesso deve essere valutato non isolatamente, ma nel quadro degli interventi statali volti ad indirizzare verso finalita' di interesse pubblico l'attivita' produttiva agraria. Considerata in siffatto quadro la norma dell'art. 11 (come le altre ad essa collegate) non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto e' risultato di una scelta legislativa basata non irrazionalmente su diversita' di situazioni. Cio' nei riguardi degli istituti autorizzati a credito agrario, sottoposti a limitazioni e a controlli cui sfuggono altri soggetti che si inducano a fare prestiti ad agricoltori, istituti perdippiu' tenuti a curare, nell'interesse generale, la normale circolazione dei capitali da essi amministrati evitandone un dannoso immobilizzo. La violazione dell'art. 3 non ricorre neppure nei riguardi del debitore esecutato, giacche' il rigore del procedimento, in caso di sua insolvenza, va posto a fronte non solo delle esigenze del credito e della rigorosa documentazione cui, a norma di legge, e' subordinato il suo debito, ma anche delle garanzie connesse alla speciale disciplina cui e' sottoposto l'istituto mutuante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 44, primo comma, ultima parte, e 47, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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