Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1973

Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1973
Data di deposito
12 aprile 1973
Data di decisione
5 aprile 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
VERZI'
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
  • art. 2, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 6616

L'obbligo della saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, deriva dal carattere di pubblico interesse della loro funzione e non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perche' la gratuita' e' limitata ai casi in cui non vi e' possibilita' di ripetizione degli onorari, sia perche' il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, e' un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori. Gli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, che tale obbligo prevedono, non violano quindi l'art. 36 Cost., e neppure l'art. 24, in relazione all'art. 3, Cost., dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, in quanto "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", rientrano nella espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente. L'argomento che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca negativamente sulla difesa in giudizio, investe infatti la adeguatezza dei mezzi predisposti dal legislatore, non la legittimita' delle norme. Cfr.: sentt. nn. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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