Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 794 del 13 giugno 1942
  • art. 30, legge n. 794 del 13 giugno 1942
  • art. 29, legge n. 794 del 13 giugno 1942
  • legge n. 794 del 13 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 6583

Va respinto in riferimento all'art. 3 Cost., la censura che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese preveduto dalla complessa normativa di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata dalla legge 19 dicembre 1949, n.957, e con le ulteriori modifiche apportate con deliberazione 15 febbraio 1948 e 14 aprile 1960 del Consiglio nazionale forense (approvate rispettivamente coi decreti ministeriali 28 febbraio 1958 e 20 giugno 1960), costituisca un ingiustificato privilegio accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi, e' unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del codice civile. L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente determinato, in conformita' di quanto disposto dalla normativa sopraricordata, con espresso riferimento ai crediti in materia civile od equiparata. Ed a tali requisiti sono condizionate cosi' la proponibilita' del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.

Massima n. 6584

Lo speciale procedimento giudiziario per il recupero dei crediti per compensi e spese concorrente con i procedimenti di cognizione ordinaria e monitoria, puo' essere seguita dagli avvocati e dai procuratori non per il solo fatto della loro qualita' professionale, risultante dalla iscrizione negli appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali la prestazione professionale risulti svolta nell'adempimento di un mandato di patrocinio legale in materia giudiziaria civile. Donde l'esclusione, risultante dalla legge, della procedura sommaria di liquidazione per i compensi e le spese riguardanti la materia penale, nei sensi affermati dalla giurisprudenza, come pure in materia stragiudiziale. Lo stesso procedimento e' fermamente ritenuto inapplicabile quando dal convenuto venga contestata la esistenza del suddetto rapporto di patrocinio e siano proposte domande riconvenzionali. Detto procedimento trova intanto razionale giustificazione e limite nella peculiarita' delle fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la definizione possibilmente in via conciliativa, attesa la relativa semplicita' degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attivita' di patrocinio, vagliata dal giudice alla stregua delle voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle tabelle allegate al testo legislativo, nonche', in determinati casi, tenendosi presente il parere degli organi professionali.

Massima n. 6585

Non sono fondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione i dubbi sulla legittimita' dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, posto che questa norma, lungi dall'escludere la partecipazione del difensore, ancorche' non lo richieda obbligatoriamente da' tuttavia potesta' alle parti, a loro scelta, di avvalersi o non di un difensore. Ne' le modalita' del procedimento previste dallo stesso articolo importano sacrificio del principio del contraddittorio e tanto meno limitano la cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla risoluzione della controversia. Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida elaborazione giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti, assunto contenuto non divergente dalle linee fondamentali del processo civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione. E cio' in quanto e' ius receptum che il procedimento speciale non e' sottratto alle comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui rigorosamente e' correlato l'esercizio della potesta' giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello decisorio. Nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa, sono ritenute inoltre ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali per interrogatorio formale e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle forme compatibili con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in attuazione del principio generale della idoneita' degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo. Alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze istruttorie il giudice e' necessariamente astretto nel decidere la controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo succinto ma esauriente, nel provvedimento conclusivo.

Massima n. 6586

Ancorche' il provvedimento con il quale il giudice decide sulle domande proposte dagli avvocati e procuratori legali per il pagamento dei crediti per compensi e spese in materia giudiziale civile abbia forma di ordinanza e sia dichiarato non impugnabile, non si dubita della sua funzione non ordinatoria processuale, ma decisoria di merito, in quanto e' diretto a dirimere una lite in conformita' della legge e a dare certezza ad un concreto regolamento degli interessi delle parti, con idoneita' ad acquistare definitivamente autorita' di cosa giudicata. La non impugnabilita' di esso e' stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilita' in quanto sia emanato nei limiti della materia della liquidazione. In conseguenza, pur escludendosi il doppio grado di cognizione di merito (peraltro non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia di difesa) si e' affermata l'esperibilita' del ricorso per cassazione secondo l'art. 111 Cost., ai fini del sindacato di legittimita', nel quale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire essere compreso il difetto di motivazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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