Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1973

Corte cost., sent. 27 dicembre 1973, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1973
Data di deposito
27 dicembre 1973
Data di decisione
18 dicembre 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:187

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo luogotenenziale n. 316 del 5 ottobre 1944
  • regio decreto n. 2062 del 12 dicembre 1926
  • legge n. 2008 del 25 novembre 1926

Parametri

Massime

Massima n. 6969

Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione e del d. lg. lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato" sollevata dalla Corte di appello di Ancona, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo e 104, comma primo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 sul ricorso proposto da Magini Enrico diretto ad ottenere la reiscrizione nelle liste elettorali dalle quali era stato cancellato per effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale speciale per la difesa dello Stato. Sebbene il giudice a quo muova dalla incontestabile premessa dell'incostituzionalita' delle norme relative alla costituzione e funzionamento del tribunale speciale e sia sufficiente per mente alla disposizioni della legge 2008 del 1926 riguardanti la qualita' e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che detto organo era privo di quei requisiti di imparzialita' ed indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio della funzione giurisdizionale, l'accoglimento della questione nei termini in cui e' stata proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullita' assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale; ne' dalla dichiarazione di incostituzionalita' deriverebbe la cessazione degli effetti penali delle sentenze stesse non trattandosi di incostituzionalita' di norme incriminatrici.

Massima n. 6970

La competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, in origine limitata ad alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dal codice penale allora vigente e alle nuove figure di reato creato con la citata legge istitutiva era stata poi estesa, con l'entrata in vigore del nuovo codice, agli altri delitti contro la personalita' dello Stato che gia' spettavano alla cognizione della magistratura ordinaria. Di cio' il legislatore ha tenuto conto e a seguito della caduta del fascismo, ristabilitosi l'ordinamento democratico, dopo aver soppresso il tribunale speciale (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 688) ha poi provveduto a disciplinare gli effetti delle sentenze dallo stesso emesse e - facendo opportuna distinzione tra fatti ritenuti delittuosi dal fascismo, che non apparendo piu' tali nel mutato clima di liberta' e democrazia, andavano soppressi e reati che, essendo posti a tutela di esigenze e necessita' permanenti dello Stato, restavano nell'ordinamento - ha disposto l'annullamento delle sentenze di condanna che fossero state emanate in applicazione di quelle abrogate disposizioni penali che il fascismo aveva dettato a tutela delle proprie istituzioni e dei propri organi politici (d.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, art.1) e la speciale ampia revisione delle altre sentenze, non suscettibili di annullamento, la cui decisione appare in contrasto con le risultanze processuali o palesemente iniqua e comunque influenzata da motivi di evidente carattere fascista (d. lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, art. 2).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante "provvedimenti per la difesa dello Stato", del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione, e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668", sollevata dalla Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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