Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1973
Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1973
- Data di deposito
- 21 novembre 1973
- Data di decisione
- 9 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 466, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6890
L'art 466 c.p.p. autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'esercizio del diritto di difesa puo' essere adattato alle speciali caratteristiche dei vari momenti processuali in cui deve esplicarsi. - S. n. 154/1973.
Massima n. 6891
L'art. 466 c.p.p., autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escludere la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. La lettura stessa risponde cosi' a legittimi fini di giustizia e non puo' ritenersi lesiva della dignita' umana dell'imputato. Deve di conseguenza dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione.
Massima n. 6892
L'art. 466 c.p.p., autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. La disposizione impugnata, lungi dall'implicare, quindi, una presunzione di colpevolezza a carico dell'imputato, concerne solo l'ingresso in sede processuale di elementi da sottoporre al vaglio del giudice ai fini della futura pronunzia sulla eventuale colpevolezza dell'imputato, ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione stessa sollevata in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 466 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, sollevata con ordinanza del pretore di Fornovo Taro in data 7 luglio 1971 in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI. ADUINO SALUSTRI -
Cancelliere
Testo integrale
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