Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6878

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento abbia efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo per cio' che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale. Non sussiste, invero, innanzitutto, nella specie, violazione del principio di uguaglianza poiche' le " piu' elevate garanzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria" giustificano la diversita' di trattamento giuridico che il legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo. Neppure sussiste, poi, d'altra parte, violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, giacche' "se l'imputato prosciolto non puo' giovarsi della preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura penale, egli conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri processuali, anche di carattere probatorio, esercitabili nei giudizi predetti, secondo il rispettivo ordinamento".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 4 dicembre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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