Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6878
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento abbia efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo per cio' che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale. Non sussiste, invero, innanzitutto, nella specie, violazione del principio di uguaglianza poiche' le " piu' elevate garanzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria" giustificano la diversita' di trattamento giuridico che il legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo. Neppure sussiste, poi, d'altra parte, violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, giacche' "se l'imputato prosciolto non puo' giovarsi della preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura penale, egli conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri processuali, anche di carattere probatorio, esercitabili nei giudizi predetti, secondo il rispettivo ordinamento".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 4 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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