Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:147

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6869

Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.

Massima n. 6870

Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 6871

Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.

Massima n. 6872

Anche con riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui esclude che la durata della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato possa o debba essere computata ai fini della decorrenza del termine per la scarcerazione automatica nella carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Ed invero una tale operazione non e' concepibile fra due periodi di carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto ognuno di essi e' volto a soddisfare esigenze proprie in ciascuno dei due processi e non e' idoneo percio' a spiegare alcun effetto nell'altro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, e 13, comma quinto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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