Corte costituzionale
Sentenza n. 130/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 2751, n.5, codice civile
- art. 66, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 6821
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile "nella parte in cui limita il privilegio dei crediti di retribuzione dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale alle (sole) retribuzioni dovute per l'ultimo anno". Invero, la disparita' di tutela apprestata, in materia, ai professionisti rispetto ai lavoratori subordinati - che, ex art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, godono di privilegio per le retribuzioni senza alcun limite temporale - risulta obiettivamente giustificata dalla diversa intensita' del pregiudizio, rispettivamente, risentito dal lavoratore autonomo e dal lavoratore subordinato, in ipotesi di insolvenza della parte su cui incombe l'obbligo del pagamento del lavoro.
Massima n. 6822
Neppure fondata e' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, nella parte sopraddetta, in riferimento agli artt. 1 e 35 della Costituzione, atteso che tali ultime indicate norme non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore. (v. sent. n. 22 del 1967).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 ed agli artt. 1 e 35 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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