Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1973

Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1973
Data di deposito
10 luglio 1973
Data di decisione
27 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 6792

L'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica al c.p.p., stabilisce che il giudice d'appello il quale dichiara la nullita' della sentenza istruttoria, impugnata a termini dell'art. 387 del codice predetto, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185, procede direttamente a norma dell'art. 189, In forza di quest'ultima disposizione al giudice d'appello e' attribuita la potesta' di rinnovare e rettificare direttamente gli atti invalidi del procedimento istruttorio. Allo stesso giudice e' demandato il potere di emettere il provvedimento conclusivo della istruzione.

Massima n. 6793

L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa dell'imputato in giudizio come effettiva possibilita' di esplicazione personale e con l'assistenza tecnica e professionale di un difensore, del potere di fare deduzioni e addurre prove a sua tutela, rimanendo assicurato il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo all'accertamento giudiziale del fondamento dell'accusa.

Massima n. 6794

La garanzia della difesa si realizza, non tanto con la duplicita' della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilita' concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse.

Massima n. 6795

Il doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. Puo' ritenersi, anzi, che il principio del doppio grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicche', senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore ordinario puo' diversamente strutturare il processo di appello disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo del gravame e l'opportunita' o meno della rimessione della causa al primo giudice. E cio' anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si adducono nullita' incidenti sul procedimento di primo grado.

Massima n. 6796

L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della legge, sancisce la inderogabilita' del solo ricorso per cassazione, per motivi di legittimita', contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale pronunziati dagli organi ordinari o speciali; non implica, al contrario, il principio del doppio grado di merito.

Massima n. 6797

La norma dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, non e' irrazionale, in quanto riferibile a criteri di celerita' ed economia di giudizi, ne' e' incompatibile con la tutela costituzionale della difesa.

Massima n. 6798

Il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudice e ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione propria di ciascuna fase processuale. Con tale criterio non contrasta la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, volto appunto alla predeterminazione della competenza funzionale in sede di appello contro sentenze di proscioglimento del giudice istruttore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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