Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1973
Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1973
- Data di deposito
- 10 luglio 1973
- Data di decisione
- 27 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 6792
L'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica al c.p.p., stabilisce che il giudice d'appello il quale dichiara la nullita' della sentenza istruttoria, impugnata a termini dell'art. 387 del codice predetto, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185, procede direttamente a norma dell'art. 189, In forza di quest'ultima disposizione al giudice d'appello e' attribuita la potesta' di rinnovare e rettificare direttamente gli atti invalidi del procedimento istruttorio. Allo stesso giudice e' demandato il potere di emettere il provvedimento conclusivo della istruzione.
Massima n. 6793
L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa dell'imputato in giudizio come effettiva possibilita' di esplicazione personale e con l'assistenza tecnica e professionale di un difensore, del potere di fare deduzioni e addurre prove a sua tutela, rimanendo assicurato il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo all'accertamento giudiziale del fondamento dell'accusa.
Massima n. 6794
La garanzia della difesa si realizza, non tanto con la duplicita' della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilita' concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse.
Massima n. 6795
Il doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. Puo' ritenersi, anzi, che il principio del doppio grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicche', senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore ordinario puo' diversamente strutturare il processo di appello disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo del gravame e l'opportunita' o meno della rimessione della causa al primo giudice. E cio' anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si adducono nullita' incidenti sul procedimento di primo grado.
Massima n. 6796
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della legge, sancisce la inderogabilita' del solo ricorso per cassazione, per motivi di legittimita', contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale pronunziati dagli organi ordinari o speciali; non implica, al contrario, il principio del doppio grado di merito.
Massima n. 6797
La norma dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, non e' irrazionale, in quanto riferibile a criteri di celerita' ed economia di giudizi, ne' e' incompatibile con la tutela costituzionale della difesa.
Massima n. 6798
Il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudice e ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione propria di ciascuna fase processuale. Con tale criterio non contrasta la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, volto appunto alla predeterminazione della competenza funzionale in sede di appello contro sentenze di proscioglimento del giudice istruttore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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