Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1973

Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1973
Data di deposito
5 luglio 1973
Data di decisione
26 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:106

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6761

La garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero trascinarsi indefinitivamente con grave nocumento delle esigenze di giustizia.

Massima n. 6762

E' inerente alla natura stessa dei termini perentori che essi non siano prorogabili e non consentano - ove inutilmente decorsi - provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformita', generalmente avvertiti, la cui ragionevolezza non puo' essere contestata.

Massima n. 6763

Nel processo civile l'immutabilita' dei termini perentori, cosi' legali come giudiziali, tende a garantire una effettiva parita' dei diritti delle parti in causa, contemperando l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa: cosi' di quella alla quale il termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe essere a sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protrarsi della durata del processo.

Massima n. 6764

I concetti di caso fortuito e di forza maggiore non sono cosi' rigorosamente determinati da escludere l'eventualita' che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili abusi; mentre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi - tra i quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 1971 ha ritenuto incluso quello delle notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.

Massima n. 6765

Come in piu' di un'occasione e' stato affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in tanto la prefissione di termini con effetto di decandenza o di preclusione e' compatibile con l'art. 24 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni.

Massima n. 6766

Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalita' della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze