Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:106
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6761
La garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero trascinarsi indefinitivamente con grave nocumento delle esigenze di giustizia.
Massima n. 6762
E' inerente alla natura stessa dei termini perentori che essi non siano prorogabili e non consentano - ove inutilmente decorsi - provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformita', generalmente avvertiti, la cui ragionevolezza non puo' essere contestata.
Massima n. 6763
Nel processo civile l'immutabilita' dei termini perentori, cosi' legali come giudiziali, tende a garantire una effettiva parita' dei diritti delle parti in causa, contemperando l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa: cosi' di quella alla quale il termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe essere a sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protrarsi della durata del processo.
Massima n. 6764
I concetti di caso fortuito e di forza maggiore non sono cosi' rigorosamente determinati da escludere l'eventualita' che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili abusi; mentre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi - tra i quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 1971 ha ritenuto incluso quello delle notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.
Massima n. 6765
Come in piu' di un'occasione e' stato affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in tanto la prefissione di termini con effetto di decandenza o di preclusione e' compatibile con l'art. 24 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni.
Massima n. 6766
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalita' della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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