Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:103
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6753
L'art. 596, comma secondo, del codice penale, nella parte in cui subordina l'ammissibilita' della prova liberatoria all'accordo tra la persona offesa e l'offensore, e comma terzo, n. 3, nella parte in cui l'operativita' della causa estintiva ivi prevista e' rimessa all'assoluta discrezionalita' della persona offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione, non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. La negazione della exceptio veritatis, infatti, e' la diretta conseguenza del principio dell'esclusione della prova liberatoria posto dal primo comma del detto articolo, rispetto al quale il secondo comma non introduce una deroga. D'altra parte la disciplina contenuta nel comma terzo, n. 3, non limita la garanzia di difesa: che', al contrario, entro i limiti della concreta fattispecie ipotizzata ne amplia il contenuto e la sfera di applicazione.
Massima n. 6754
La limitazione della prova liberatoria nel reato di ingiuria e di diffamazione di cui all'art. 596 c.p., all'ipotesi in cui la parte offesa abbia chiesto formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o falsita' del fatto ad essa attribuito, non viola il principio di eguaglianza. Le situazioni messe a raffronto, infatti, non son eguali perche' in un caso la persona offesa ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale, nell'altro caso, invece, intende che la tutela sia estesa anche all'onore sostanziale.
Massima n. 6755
La norma contenuta nell'art. 596, comma terzo, n. 1, del codice penale, secondo cui quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni e' sempre ammessa la prova liberatoria, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione nel senso che la fattispecie penale si qualifica diversamente a seconda della condizione soggettiva della persona offesa. Infatti, tale disciplina riflette l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, nonche' l'esigenza che i cittadini possano esercitare un controllo, sia pure indiretto, sulla pubblica amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 596, commi secondo e terzo, nn. 1 e 3, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, dai pretori di Lecco e di Grottaglie con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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