Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1973

Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1973
Data di deposito
5 luglio 1973
Data di decisione
26 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:103

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6753

L'art. 596, comma secondo, del codice penale, nella parte in cui subordina l'ammissibilita' della prova liberatoria all'accordo tra la persona offesa e l'offensore, e comma terzo, n. 3, nella parte in cui l'operativita' della causa estintiva ivi prevista e' rimessa all'assoluta discrezionalita' della persona offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione, non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. La negazione della exceptio veritatis, infatti, e' la diretta conseguenza del principio dell'esclusione della prova liberatoria posto dal primo comma del detto articolo, rispetto al quale il secondo comma non introduce una deroga. D'altra parte la disciplina contenuta nel comma terzo, n. 3, non limita la garanzia di difesa: che', al contrario, entro i limiti della concreta fattispecie ipotizzata ne amplia il contenuto e la sfera di applicazione.

Massima n. 6754

La limitazione della prova liberatoria nel reato di ingiuria e di diffamazione di cui all'art. 596 c.p., all'ipotesi in cui la parte offesa abbia chiesto formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o falsita' del fatto ad essa attribuito, non viola il principio di eguaglianza. Le situazioni messe a raffronto, infatti, non son eguali perche' in un caso la persona offesa ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale, nell'altro caso, invece, intende che la tutela sia estesa anche all'onore sostanziale.

Massima n. 6755

La norma contenuta nell'art. 596, comma terzo, n. 1, del codice penale, secondo cui quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni e' sempre ammessa la prova liberatoria, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione nel senso che la fattispecie penale si qualifica diversamente a seconda della condizione soggettiva della persona offesa. Infatti, tale disciplina riflette l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, nonche' l'esigenza che i cittadini possano esercitare un controllo, sia pure indiretto, sulla pubblica amministrazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 596, commi secondo e terzo, nn. 1 e 3, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, dai pretori di Lecco e di Grottaglie con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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