Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1973

Corte cost., ord. 10 luglio 1973, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/1973
Data di deposito
10 luglio 1973
Data di decisione
27 giugno 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1074, regio decreto n. 1133 del 3 aprile 1942
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1646 del 14 ottobre 1948
  • art. 137, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964

Parametri

Massime

Massima n. 6808

Il R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, contenente la "Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con R.D. 24 febbraio 1938, n. 329" ed il D.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, recante "Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito" hanno sicuramente natura di regolamenti di esecuzione, come risulta fra l'altro anche testualmente dalla loro inequivoca intitolazione, per cui la questione relativa a norme in essi comprese deve essere dichiarata inammissibile.

Massima n. 6810

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo e 102, comma primo, della Costituzione (cfr. gia' sent. n. 166 del 1971, sent. n. 17 del 1973 ed anche sent. n. 3 del 1973).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, contenente la "Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329" e dell'articolo unico del d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, recante "Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito", sollevate dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 102, comma primo, della Costituzione dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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