Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 6, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 25, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 446, codice penale
- legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 3, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
Parametri
Massime
Massima n. 5873
V. sent. n. 36 del 1964.
Massima n. 5874
Il parallelismo fra la formula generica dell'art. 44 c.p., che punisce il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi predisposti dal Ministero della sanita', e la formula della legge speciale in materia (22 ottobre 1954, n. 1041) la quale, riconoscendo la perdurante validita' della prima, non fa che aggiungervi ulteriori elementi di certezza costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici, esclude che agli elenchi previsti dalla legge speciale possa attribuirsi carattere di elementi costitutivi del reato. Tale carattere essi, comunque, non avrebbero, per la loro stessa natura di mere indicazioni particolareggiate ai fini della qualificazione delle sostanze, al di fuori del precetto penale, i cui elementi costitutivi necessari e sufficienti ai fini della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. sono tutti indicati dall'art. 6, quarto comma, della legge speciale, come gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 36 del 1964, e come deve confermarsi in mancanza di motivi conducenti ad una revisione del problema. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione al principio di legalita', nel presupposto che la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionatorie siano esclusivamente collegate e condizionate dai detti elenchi.
Massima n. 5875
La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per la sanita', dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, quarto comma, 6 e 25, non e' atto di legislazione delegata bensi' atto di accertamento amministrativo della capacita' intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.
Massima n. 5876
Vedi ord. 15 del 1971.
Massima n. 5877
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel presupposto che la diversita' di trattamento fra legge ordinaria (art. 446 c.p.) e legge speciale verrebbe a dipendere unicamente da un atto di prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione, e precisamente dagli elenchi delle sostanze stupefacenti predisposti dal Ministro della sanita', sostanze in relazione alle quali soltanto si applicherebbe la disciplina piu' severa della legge speciale. Invero le ragioni di piu' efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi, gia' riconosciuta con l'ord. 15/71, a parte la natura giuridica degli elenchi stessi in rapporto al comando penale generale, pure gia' precisata con la sent. n. 36/64, escludono, per la diversita' delle situazioni contemplate, la validita' della censura di irrazionale trattamento differenziato.
Massima n. 5878
L'ipotesi delittuosa di detenzione di sostanze stupefacenti senza fini di lucro, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, si inserisce nel quadro generale e nel ciclo operativo completo della lotta, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga, e contro il dilagare del suo contagio. Il pari trattamento sanzionatorio delle dette ipotesi e di quelle riflettenti da detenzione a scopo di commercio, investe quindi situazioni non diametralmente diverse ma tra loro concorrenti, con influenze reciproche e condizionanti rispetto al piano d'azione perseguito dal legislatore, anche se diversa e' la materialita' e l'intenzionalita' delle relative condotte. Nel caso non viene conseguentemente ad imporsi, per rispetto al principio di cui all'art. 3 Cost., l'esigenza di un trattamento differenziato, ma si tratta di un problema di congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema riguarda l'emissione obbligatoria del mandato di cattura), tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa in rapporto alla personalita' dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere, problema che peraltro si sottrae al sindacato della Corte, essendo il compito della determinazione della misura delle sanzioni penali di spettanza del potere legislativo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 primo comma dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge suindicata, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Novara, nei confronti dell'art. 446 del codice penale ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della stessa legge suindicata, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'art. 25 della legge suindicata, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di Venezia e dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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