Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1972
Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:79
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 1971
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 marzo 1971
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 1971
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1971
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 11, comma 5, legge n. 281 del 16 maggio 1970
Massime
Massima n. 6095
Se i conflitti di attribuzione, proposti con distinti ricorsi da una regione contro lo Stato, implicano la soluzione di questioni in gran parte identiche, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Massima n. 6096
Nel conflitto di attribuzione tra regione e Stato, se la regione, nel chiedere, nel ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, assume che lo Stato ha esercitato una competenza che, entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, piu' non gli spetta, o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il contenuto e gli effetti dell'atto presupporrebbero, essa agisce e tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di provvedimenti che ritiene incidano illegittimamente su proprie attribuzioni costituzionalmente garantite (artt. 117, 118 e 119 Cost.). Il ricorso della regione, pertanto, non puo' essere dichiarato inammissibile. E' questo il caso dei conflitti proposti dalla Regione Toscana (ric. nn. 17, 18, 29 e 30 Reg. ric. 1971), rispettivamente, nei confronti dei decreti del Ministro per la industria, commercio e artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971 (concessioni trentennali di acque termo-minerali) e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste (costituzione di "riserve naturali" e di "protezione integrale") in data 26 luglio 1971.
Massima n. 6097
Il giudizio promosso con i quattro ricorsi della Regione Toscana (n. 17, 18, 29 e 30 reg. ric. 1971) contro i due decreti del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, con i quali le acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano" sono state date in concessione, per un triennio, rispettivamente, alla soc. Coniano-Poggibonsi e alla soc. Terme di Chianciano, e contro i due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva naturale integrale", verte non gia' sull'appartenenza delle foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, ma sulla titolarita', all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono emanati (ossia prima del sopravvenire dei decreti di trasferimento) delle correlative potesta' amministrative, ovvero, supposto che queste siano rimaste allo Stato, sulla limitazione (pretesa in via subordinata dalla ricorrente) dei poteri dello Stato ad atti indirizzati alla mera conservazione dei beni stessi. Ai fini del giudizio e' percio' superfluo accertare se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per effetto immediato dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970, o se da questa sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli beni compresi nelle predette categorie.
Massima n. 6098
Il principio dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per le materie di competenza regionale ricollega l'investitura delle corrispondenti potesta' all'emanazione dei decreti deleganti di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al decorso di un biennio, e' diretto a garantire, nell'interesse della collettivita', una ordinata successione delle Regioni allo Stato, attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la possibilita' di un effettivo ed efficiente loro esercizio. Legittimamente posto dalla norma suddetta, sul fondamento dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, tale principio ha una portata assolutamente generale. Una eccezione con esso sicuramente incompatibile si introdurrebbe percio' con l'ammettere che, per i soli beni che si suppongano gia' entrati a far parte del patrimonio indisponibile regionale, le corrispondenti potesta' amministrative siano state ope legis (ossia per effetto immediato della legge n. 281) e senza la necessita' di ulteriori, puntuali atti, trasferite alle regioni. Cfr. sent. n. 39 del 1971.
Massima n. 6099
In via generale non si puo' escludere che in determinate situazioni le pubbliche potesta' abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma cio' deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili del sistema. Nella specie ne' la Costituzione ne' la legge n. 281 del 16 maggio 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni amministrative inerenti ai beni assegnati, dall'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge suddetta, al patrimonio indisponibile regionale, benche' non ancora trasferite alle regioni, dovessero essere svolte dallo Stato, prima della emanazione, nel previsto biennio, dei relativi decreti delegati, nei limiti di una mera attivita' di conservazione. A parte il fatto che, protratto notevolmente nel tempo, un siffatto regime avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con danno dello stesso patrimonio regionale.
Massima n. 6100
Dal gia' intervenuto trasferimento alla Regione Toscana delle foreste e della acque termo-minerali, come non si potrebbe dedurre una immediata successione nelle funzioni inerenti a questi beni, cosi' non si potrebbe neanche dedurre un affievolimento del perdurante potere statale. In via generale non si puo' escludere che in determinate situazioni le pubbliche potesta' abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma cio' deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili dal sistema. Ma per quanto riguarda l'amministrazione delle foreste e delle acque termominerali passate a far parte del patrimonio indisponibile della Regione, ne' la Costituzione ne' la legge del 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni relative, finche' sono rimaste allo Stato, avrebbero dovuto contenersi nei limiti di una mera attivita' di conservazione, non in grado, oltretutto, proprio per tali limiti, di evitare possibili danni per i pubblici interessi e lo stesso patrimonio regionale.
Massima n. 6101
Anche a voler ammettere che, ricorrendo i presupposti nel periodo anteriore all'emanazione, nel previsto biennio, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dei decreti delegati di trasferimento alle regioni delle funzioni statali relative, la gestione dei beni assegnati dall'art. 11, comma quinto, parte prima, della legge stessa, al patrimonio indisponibile regionale, pur spettando ancora allo Stato, dovesse esercitarsi "per conto della regione", la cosa potrebbe avere rilievo in tema di attribuzione alla Regione dei risultati, anche economici, della gestione stessa, ma mai nel senso di ridurre la competenza dello Stato ai soli atti con effetti strettamente limitati al tempo intercorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo subentrare dei nuovi enti nelle relative potesta'. Che in tal modo le Regioni possono trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi (e quindi anche dalle emanande leggi regionali) rappresenta al piu' un giudizio di fatto, che puo' peraltro connettersi a qualsiasi attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle regioni ordinarie e il trasferimento delle funzioni.
Massima n. 6102
Per quanto riguarda i beni pertinenti (ai sensi dell'articolo 11, comma quinto, parte prima, della legge n. 281 del 1970) al patrimonio indisponibile regionale, sia che, per effetto della suddetta legge, si sia verificato un immediato trasferimento, o sia sorto invece solo un obbligo di trasferimento, l'unica attivita' preclusa allo Stato prima del passaggio delle funzioni era quella implicante un disconoscimento dei diritti propri delle regioni. Non e' certamente questo il casi dei due decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, di concessione, per un trentennio, delle acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano", rispettivamente, alla societa' Coniano-Poggibonzi e alla societa' Terme di Chianciano; ne' quello dei due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva forestale integrale".
Massima n. 6103
Riguardo alla concessione di acque termali e minerali, dall'art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, (decentramento dei servizi del ministero dell'industria) risulta solo una ripartizione di competenza fra prefetto e ministro secondo che si tratti di concessione infra e ultradecennale, e non gia' un principio in forza del quale si possa individuare, quanto alla minore o maggiore durata della concessione stessa, una regola ed una eccezione.
Massima n. 6104
In materia di acque minerali e termali, in relazione al singolo bene in oggetto, rientra nella discrezionalita' - non in un potere di libera scelta - della autorita' competente, stabilire modalita' e durata della concessione con riferimento al pubblico interesse e ad obiettivi elementi di valutazione, quali ad esempio, quelli attinenti all'importanza del giacimento ed all'entita' degli impianti necessari alla sua utilizzazione. Rispondono a tali requisiti, dimostrandosi estrinsecazione di una normale gestione, i due decreti del ministero dell'industria, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, di concessione trentennale delle acque "Coniano" e "Bagni di Chianciano".
Massima n. 6105
La costituzione in "riserva naturale integrale" della localita' "Poggio Tre Castelli" ed in "riserva forestale di protezione" della localita' "Duna Feniglia" in territorio di Grosseto, disposta con i decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste in data 26 luglio 1971, tende, con i vincoli che ne derivano (esclusione di ogni attivita' che possa compromettere lo stato attuale) ad assicurare la conservazione dei beni. Lungi dall'esprimere una determinazione dello Stato di trattenere a se' le due foreste, i provvedimenti ministeriali in parola rientrano percio' nei limiti di una normale gestione.
Massima n. 6106
L'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge n. 281 del 1970, secondo il quale le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato fanno parte del patrimonio indisponibile regionale, non consente che tra gli atti di competenza dello Stato su tali beni nel periodo anteriore al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative, si faccia rientrare un provvedimento con cui lo stato trattenga a se' alcune delle foreste stesse.
Massima n. 6107
Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, conferma, sia pure indirettamente (art. 1, lett. n) che il trasferimento alle regioni ordinarie delle foreste di cui all'art. 11, comma quinto, parte prima, della legge n. 281 del 1970, non subisce alcuna eccezione.
Massima n. 6108
Nell'includere, con i due decreti in data 26 luglio 1971, le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli" in territorio di Grosseto, negli elenchi dei "biotopi meritevoli di conservazione e protezione" il Ministro per l'agricoltura e foreste, pur richiamandosi, in motivazione, al "preminente interesse nazionale", ha inteso esercitare una competenza afferente alle sue normali attribuzioni. I due decreti, non sono quindi una manifestazione di quel potere - legittimamente attribuito (cfr. sent. n. 39 del 1971) allo Stato dall'art. 17, comma primo, lett. a, della legge n. 281 del 1970 - di imposizione di vincoli atti a garantire l'inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione dei beni attribuiti alle regioni ordinarie. Privo di presupposto ed irrilevante e' percio' il discutere se i provvedimenti in questione, anziche' con decreti ministeriali, dovessero essere emanati con legge o con atto collegiale del Governo.
Massima n. 6109
Con i due decreti del Ministro per l'industria, commercio e artigianato in data 5 marzo e 7 maggio 1971 (concessioni trentennali di acque termo-minerali) e i due decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971 (costituzione di due localita' in "riserve naturali" e "di protezione") lo Stato ha esercitato una propria competenza senza recar lesione alle attribuzioni della Regione Toscana. Vanno percio' respinti i ricorsi (nn. 17, 18, 29 e 30 reg. ric. 1971) proposti dalla Regione, contro i suddetti decreti, per conflitto di attribuzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alle date in cui furono emanati i quattro decreti ministeriali indicati in epigrafe, che spetta allo Stato disporre la concessione di acque termali e minerali e di imporre vincoli di riserva sui beni forestali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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