Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1972
Corte cost., sent. 23 aprile 1972, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1972
- Data di deposito
- 23 aprile 1972
- Data di decisione
- 13 aprile 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 6, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 6072
Il c.d. fermo amministrativo - diretto a legittimare la sospensione del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte dell'Amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra branca dell'Amministrazione medesima, considerata nella unicita' di soggetto di rapporti giuridici, pretende di avere nei confronti del suo creditore-, essendo disposto in via cautelare in quanto strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato, costituisce misura di autotutela dell'Amministrazione statale anche in rapporti di diritto privato, cui la P.A. partecipa per i fini che le sono propri e non configura, percio', un irrazionale privilegio. Anche se incidente sull'adempimento di obbligazioni pecuniarie che derivano da contratto di pubblico appalto - e quindi di natura privatistica -, non ha natura eccezionale o di deroga ai principi fondamentali, ma ad essi si adegua, quale espressione di un potere di supremazia della P.A., che non e' sottratto ai controlli che l'ordinamento prevede, anche in sede giurisdizionale, affidandoli al giudice precostituito dalla legge con specifico riguardo alle diverse situazioni, di diritto soggettivo perfetto od affievolito, quali si realizzano nel corso delle vicende dei contratti della P.A. Ne' puo' dirsi che la misura in questione violi il principio di eguaglianza, perche' questo non puo' riguardare situazioni tra loro differenti quali sono quelle della P.A. e del privato. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, secondo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), che disciplina detto istituto, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost.
Massima n. 6073
Se e' vero che l'autotutela, nella generalita' delle sue applicazioni, e' connaturata all'attivita' della pubblica Amministrazione nei rapporti di diritto pubblico, non deve escludersi che speciali norme di legge ne consentano l'esercizio anche in rapporti di diritto pubblico, non deve escludersi che speciali norme di legge ne consentano l'esercizio anche in rapporti di diritto privato, cui la pubblica Amministrazione partecipi per fini che le sono propri.
Massima n. 6074
Sulla disciplina dei contratti di pubblico appalto - cui generalmente si attribuisce natura privatistica - non puo' disconoscersi che incida la normativa di diritto pubblico concernente i procedimenti attraverso i quali necessariamente si esplica l'attivita' della pubblica Amministrazione; ed e' noto che dal regime privatistico di detti contratti si discosta, in special modo, la disciplina del processo formativo della volonta' del soggetto pubblico, della scelta del privato contraente, della forma e della perfezione del contratto, dello svolgimento e della estinzione del rapporto che ne deriva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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