Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1972
Corte cost., sent. 1° marzo 1972, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1972
- Data di deposito
- 1° marzo 1972
- Data di decisione
- 23 febbraio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:37
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 11 maggio 1971
Parametri
- art. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 97, Costituzione
- art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5947
Non appare contestabile che l'assistenza ai paesi in via di sviluppo rimanga estranea nel modo piu' assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per tutto cio' che attiene direttamente o indirettamente alla loro esecuzione.
Massima n. 5948
Dall'art. 4 n. 1, Stat. T.A.A., in relazione con la prima parte del primo comma dello stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale discende che la potesta' di disporre nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle prestazioni relative al personale medesimo destinato a svolgersi o ad effettuarsi al di la' di tale ambito, a meno che essa non si colleghi alla esecuzione di accordi con altre Regioni.
Massima n. 5949
Se e' affetta da invalidita' la regolamentazione di un'attivita' la quale, pur attenendo ai compiti della Regione, risulti tuttavia tale da indurre ripercussioni dannose su altre Regioni, o addirittura su tutto lo Stato, di invalidita' assai piu' grave deve ritenersi colpito l'atto che non gia' solo in conseguenza degli effetti prodotti, ma per lo stesso oggetto cui si rivolge trascende la potesta' concessa all'Ente.
Massima n. 5950
Il principio d'eguaglianza per quanto si voglia estenderlo, non puo' mai condurre ad assegnare ai dipendenti regionali compiti propri ed esclusivi dei dipendenti statali e quindi posizioni ad essi corrispondenti.
Massima n. 5951
I principi dell'ordinamento statale non tollerano la concessione nei riguardi dei dipendenti locali di congedi straordinari i quali conducano anche al collocamento fuori ruolo di coloro che ne beneficiano.
Massima n. 5952
La messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico, come previsto dalla legge reg. T.A.A. 11 maggio 1971, non puo' non riflettersi sulla funzionalita' degli uffici regionali, se debba valere, come non puo' contestarsi, l'imprescindibile presupposto che l'entita' numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguata al numero ed alla qualita' delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. Ne' vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita dell'amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perche' essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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