Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1972

Corte cost., sent. 1° marzo 1972, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1972
Data di deposito
1° marzo 1972
Data di decisione
23 febbraio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:37

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 11 maggio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 5947

Non appare contestabile che l'assistenza ai paesi in via di sviluppo rimanga estranea nel modo piu' assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per tutto cio' che attiene direttamente o indirettamente alla loro esecuzione.

Massima n. 5948

Dall'art. 4 n. 1, Stat. T.A.A., in relazione con la prima parte del primo comma dello stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale discende che la potesta' di disporre nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle prestazioni relative al personale medesimo destinato a svolgersi o ad effettuarsi al di la' di tale ambito, a meno che essa non si colleghi alla esecuzione di accordi con altre Regioni.

Massima n. 5949

Se e' affetta da invalidita' la regolamentazione di un'attivita' la quale, pur attenendo ai compiti della Regione, risulti tuttavia tale da indurre ripercussioni dannose su altre Regioni, o addirittura su tutto lo Stato, di invalidita' assai piu' grave deve ritenersi colpito l'atto che non gia' solo in conseguenza degli effetti prodotti, ma per lo stesso oggetto cui si rivolge trascende la potesta' concessa all'Ente.

Massima n. 5950

Il principio d'eguaglianza per quanto si voglia estenderlo, non puo' mai condurre ad assegnare ai dipendenti regionali compiti propri ed esclusivi dei dipendenti statali e quindi posizioni ad essi corrispondenti.

Massima n. 5951

I principi dell'ordinamento statale non tollerano la concessione nei riguardi dei dipendenti locali di congedi straordinari i quali conducano anche al collocamento fuori ruolo di coloro che ne beneficiano.

Massima n. 5952

La messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico, come previsto dalla legge reg. T.A.A. 11 maggio 1971, non puo' non riflettersi sulla funzionalita' degli uffici regionali, se debba valere, come non puo' contestarsi, l'imprescindibile presupposto che l'entita' numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguata al numero ed alla qualita' delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. Ne' vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita dell'amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perche' essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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