Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 58, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 59, comma 4, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 59, comma 3, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 65, comma 1, lett.a, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 66, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 66, comma 5, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 67, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 78, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 79, comma 4, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 80, comma 4, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 90, comma 4, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 90, comma 6, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 68, comma 3, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 76, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 77, legge n. 658 del 27 luglio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 6492
Se e' vero che per effetto degli artt. 58, primo comma, e 59, primo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di preminente interesse nazionale - che prima erano iscritti alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, e' pur vero pero' che la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittima non ha comportato un peggioramento del trattamento di quiescenza, considerato il massimale pensionistico stabilito dall'ultimo comma dell'art. 66, e che la contribuzione complessiva non ha subito alcun aumento rispetto alla precedente. I contributi sono poi stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto per il personale amministrativo, e non sono d'altra parte raffrontabili con quelli minori dovuti dal personale dipendente degli armatori liberi trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione speciale perche' liquidate, a differenza di queste ultime, sulle retribuzioni medie tabellari e non gia' su quelle effettive. Pertanto, non sono in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. ne' le succitate disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 658 del 1967, ne' quelle sulle aliquote contributive contenute nel successivo art. 62, primo e secondo comma. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.
Massima n. 6493
Non e' contestabile il potere del legislatore ordinario di modificare un regime previdenziale, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Massima n. 6494
La modifica introdotta dall'art. 65, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1967, n. 658 - col quale sono stati stabiliti per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per il diritto a pensione gia' previsti per il solo personale amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962 - e' la necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi e della equiparazione di detto personale agli amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. Ne' e' possibile istituire un confronto con i requisiti, in parte diversi, previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione marittimi, perche' il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato maggiore navigante differisce notevolmente dal rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che per il vecchio ordinamento erano sufficienti quindici anni di servizi utili per conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio di macchina vi era altresi' la possibilita' di andare in pensione prima del sessantesimo anno di eta'.
Massima n. 6495
E' sempre consentito al legislatore ordinario di modificare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 6496
In materia di previdenza marinara, essendo l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali dello stato maggiore navigante molto piu' elevata della indennita' sostitutiva del lavoro straordinario corrisposta ai funzionari, si rende necessario, proprio per il principio di uguaglianza, computare detta indennita', nella retribuzione pensionabile, per una parte e non gia' per l'intero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 66, quinto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali viene computata, ai fini suddetti, per circa un terzo del suo ammontare, mentre l'indennita' sostitutiva del lavoro straordinario per i funzionari viene computata per intero.
Massima n. 6497
Poiche' l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore navigante e' possibile solo quando gli stessi siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che non si consegue prima del ventiquattresimo anno d'eta' per gli ufficiali di coperta e del ventitreesimo per gli ufficiali di macchina, e' evidente che non possono essere raggiunti i quaranta anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della pensione. Sussiste quindi disparita' di trattamento tra ufficiali e amministrativi i quali, potendo iniziare prima il servizio, possono raggiungere il massimo della pensione, il che rende costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, secondo il quale per i suddetti ufficiali sono necessari quaranta anni d'iscrizione alla Gestione speciale per potere avere diritto al massimo della pensione a carico della medesima.
Massima n. 6498
Essendo gli ufficiali dello stato maggiore navigante in attivita' di servizio all'1 settembre 1967 iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dalla data di iscrizione alla Gestione speciale, i periodi di servizio militare, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio, di ricovero sanatoriale e postsanatoriale, pur non essendo utilizzabili ai fini del trattamento pensionistico integrativo, sono valutabili ai fini dell'assicurazione obbligatoria. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che non prevede il riconoscimento dei suindicati periodi ai fini della pensione integrativa a carico della Gestione speciale.
Massima n. 6499
La disposizione di cui all'art. 79, quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, che devolve a beneficio della mutualita' della Gestione speciale la differenza tra i contributi ad essa versati e quelli trasferiti alla Gestione marittimi, non contrasta con l'art. 38 della Costituzione.
Massima n. 6500
Gli artt. 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - i quali riguardano, il primo, il riconoscimento a domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che e' commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale; il secondo, invece, il riconoscimento, sempre a domanda, di tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale (servizio non di ruolo, ecc.), con pagamento a carico dell'interessato di una somma da pagare per il riscatto ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione attuale e' in base alla attuale aliquota contributiva - non contrastano con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perche' i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti, essendo inadeguate le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale nei confronti delle maggiori prestazioni a carico di questa Gestione, ed inoltre le disposizioni in questione corrispondono al principio dell'attualizzazione dell'onere, comune ai riconoscimenti di periodi pregressi ed ai riscatti in tutti i fondi speciali.
Massima n. 6501
La disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - con le quale e' stabilito che l'importo della pensione non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20% - e' dettata a garanzia di tutti gli iscritti alla Gestione speciale ed ha lo scopo di assicurare anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento pensionistico non inferiore a quello dovuto in base al precedente ordinamento previdenziale. Pertanto, essa non contrasta con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Massima n. 6502
Poiche' il personale dello stato maggiore navigante dipendente da societa' di preminente interesse nazionale aveva una duplice posizione assicurativa, prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, essendo iscritto tanto alla Gestione speciale quanto alla Gestione marittimi, e quindi fruiva anche, e principalmente, della pensione a carico di quest'ultima, pensione che e' stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 della nuova legge, non e' possibile istituire un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di pensione degli amministrativi, trattandosi di situazioni completamente diverse che non potevano non essere diversamente regolate. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 76 e 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, che hanno riliquidato le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante concedendo solo una maggiorazione di settanta volte sui contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio anteriori all'1 agosto 1952, diversamente da quanto stabilito per gli amministrativi che con le disposizioni degli artt. 69 e segg. hanno ottenuto la rivalutazione anche per il periodo successivo all'1 agosto 1952. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.
Massima n. 6503
Costituisce provvedimento di natura tecnico-finanziaria, la cui convenienza e discrezionalita' rientrano nella sfera di competenza del legislatore e percio' non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, l'avere lasciato le pensioni degli ex ufficiali di stato maggiore navigante, liquidate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 658 del 1967, a carico della Gestione speciale senza trasferirle all'assicurazione obbligatoria, cosi' come e' avvenuto per le pensioni del personale amministrativo liquidate fino all'1 gennaio 1965. Pertanto, non e' ipotizzabile alcun contrasto dell'art. 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66, quinto comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma, 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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