Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 656, codice penale
  • art. 112, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 8, legge n. 374 del 2 febbraio 1939
  • art. 1, legge n. 374 del 2 febbraio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 6459

La sentenza n. 19 del 1962 ha rigettato le censure di illegittimita' costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che e' da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, cosi' da non corrispondere alla realta' effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorche', in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Massima n. 6460

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa ad divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorita' e lesive del sentimento nazionale.

Massima n. 6461

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna e' sostituita dal previo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. E' ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorita' stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non puo' ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa puo' venirsi ad equiparare al sequestro, poiche' tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilita' dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.

Massima n. 6462

L'obbligo di consegna degli stampati, di cui agli artt. 1 e 8 legge 2 febbraio 1939, n. 374, non costituisce un'espropriazione senz'indennizzo, data l'esiguita' economica della prestazione imposta e la correlata possibilita' di esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali dalla stessa legge previsti, in caso di richiesta di pubblicazioni di costo elevato di per se' esenti dall'obbligo di consegna.

Massima n. 6463

E' da negare che l'obbligo di consegna di copie di stampati previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, possa incidere sulla capacita' contributiva.

Massima n. 6464

La semplice e generica contrarieta' agli ordinamenti costituiti non puo' essere titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facolta' di critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorita', fino a quando non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 21 Cost., l'art. 112 T.U. delle leggi di p.s..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Firenze e del tribunale di Venezia, indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Ronciglione e del giudice istruttore del tribunale di Perugia, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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