Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1972

Corte cost., sent. 15 novembre 1972, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1972
Data di deposito
15 novembre 1972
Data di decisione
9 novembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:157

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6360

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualita' nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale (che disciplina l'abitualita' a delinquere comune), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la prospettata ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Ben puo' il legislatore punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione di misure di sicurezza. Ne' si comprende perche' il contrabbandiere abituale dovrebbe meritare un trattamento diverso e piu' favorevole del delinquente abituale comune, in tema di misure di sicurezza, essendo il contrabbando un reato non solo diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Costituzione), ma anche capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.

Massima n. 6361

La valutazione della pericolosita' dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben puo' il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.

Massima n. 6362

L'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasta con il principio di legalita' garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.). Invero la norma impugnata, con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale - che prevede per la dichiarazione di abitualita' in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualita' a delinquere - costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze