Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1972
Corte cost., sent. 15 novembre 1972, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1972
- Data di deposito
- 15 novembre 1972
- Data di decisione
- 9 novembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, codice penale
- art. 114, comma 1, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
Parametri
Massime
Massima n. 6360
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualita' nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale (che disciplina l'abitualita' a delinquere comune), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la prospettata ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Ben puo' il legislatore punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione di misure di sicurezza. Ne' si comprende perche' il contrabbandiere abituale dovrebbe meritare un trattamento diverso e piu' favorevole del delinquente abituale comune, in tema di misure di sicurezza, essendo il contrabbando un reato non solo diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Costituzione), ma anche capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.
Massima n. 6361
La valutazione della pericolosita' dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben puo' il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.
Massima n. 6362
L'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasta con il principio di legalita' garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.). Invero la norma impugnata, con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale - che prevede per la dichiarazione di abitualita' in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualita' a delinquere - costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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