Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 3, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • art. 1, legge n. 11 del 11 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 6354

La legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nel dettare negli artt. 3 e 4, primo comma, le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori diretti o imprenditori non coltivatori, viola l'art. 3 della Costituzione il quale postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento: ed invero, la compressione del beneficio fondiario mentre trova una valida giustificazione se si risolve in un vantaggio per l'affittuario che coltivi direttamente la terra con le forze di lavoro proprie e dei suoi familiari, si presenta invece priva di razionalita' quando essa determina un arricchimento dell'affittuario imprenditore che faccia lavorare da altri la terra presa in fitto.

Massima n. 6355

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuove norme sulla disciplina dell'affitto di fondi rustici", nella parte in cui introducono il sistema di determinare il canone assumendo a parametro il reddito imponibile risultante dal catasto, la cui ultima revisione risale al 1939, perche' non mancano nella legge procedimenti (quelli relativi alla revisione e al nuovo classamento dei terreni, alle migliorie, e ai coefficienti di moltiplicazione) che tendono ad aggiornare dati e valori per rendere meno distanti dalla realta' attuale i dati catastali che si riferiscono all'anno dell'ultima revisione.

Massima n. 6356

Neppure e' fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la questione di legittimita' degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che il sistema di determinazione del canone sarebbe uniforme per tutte le zone agrarie del territorio nazionale, senza tener conto del loro vario grado di sviluppo: le norme impugnate, infatti, prevedono e disciplinano taluni procedimenti per adeguare alle differenti culture e alle diverse zone agrarie i dati catastali assunti come parametro di base per le determinazione del canone.

Massima n. 6357

E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, l'art. 3, secondo e sesto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone: ed invero la assoluta inadeguatezza dei coefficienti di rivalutazione, che risulta dal loro confronto con l'entita' della svalutazione monetaria e con l'ammontare del carico fiscale, rende a volte addirittura onerosa la proprieta' della terra e a volte ne determina il reddito in misura cosi' irrisoria da incidere fortemente, fino ad annullarlo, sul diritto di proprieta' che e' riconosciuto e garantito dalla Costituzione e talvolta costituisce addirittura oggetto di una specifica tutela costituzionale.

Massima n. 6358

E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevede alcuna forma periodica di rivalutazione del canone in denaro: ed invero, quella norma, con lo stabilire che "nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro" introduce un nuovo strumento di riduzione del canone la cui azione e' prevedibile come certa ove si pensi che la svalutazione monetaria, almeno nei limiti di quella cosi' detta strisciante, e' considerato fenomeno naturale ed, in certo senso, necessario nell'economia dei paesi moderni. Ne deriva che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valor di acquisto il canone autoritativamente determinato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali; questione proposta dalle ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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