Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1972

Corte cost., sent. 24 luglio 1972, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1972
Data di deposito
24 luglio 1972
Data di decisione
6 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
  • art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
  • art. 1, penult.co., decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
  • art. 9, ult.co.n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6269

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 123 e all'VIII disp. trans. della Costituzione, nonche' in relazione all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dalla regione Liguria con ricorso del 26 febbraio 1972.

Massima n. 6270

L'urbanistica come materia e' un'attivita' che concerne "l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati", secondo quanto risulta dalla delimitazione contenuta dalle leggi cosiddette urbanistiche e sopratutto dall'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. A riguardo, seguendosi il criterio ritenuto valido per altre materie, deve ritenersi che la Costituzione abbia inteso fare riferimento al significato e alla portata che alla materia urbanistica erano riconosciuti nella legislazione e nella pratica.

Massima n. 6271

L'attribuzione al Governo del potere di definire gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali, nonche' gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili, da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici, non invade la sfera di competenza regionale in materia urbanistica. Tale attribuzione, infatti, rientra nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e quindi non limita il potere delle Regioni di dare un'autonoma regolamentazione alla propria organizzazione ed ai propri uffici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti - nelle parti indicate in motivazione - gli artt. 1, penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 123 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione nonché in relazione all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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