Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:134

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6234

Non sussiste il difetto di rilevanza quando nell'ordinanza di rimessione v'e' una sufficiente valutazione valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata.

Massima n. 6235

L'art. 1916 cod. civ., per il quale l'assicuratore e' surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennita', nel caso di colpa esclusiva, non viola l'art. 3 Cost., stante la diversita' di situazioni tra l'ipotesi di colpa concorrente dell'assicurato. D'altro canto, l'indagine intesa ad accertare se venga a determinarsi una posizione favorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione dell'ammontare del risarcimento, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato, la quale esula dai poteri della Corte.

Massima n. 6236

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., in riferimento allo art. 35 Cost., sollevata, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sotto il profilo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, mentre il danneggiato non assicurato avrebbe potuto ottenere, in caso di colpa concorrente, l'intero ammontare dal terzo responsabile, il lavoratore, che versasse in analoga condizione avrebbe avuto una limitazione del suo diritto in conseguenza della surroga dell'ente mutualistico. Nell'attuale sede devesi, infatti, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale. E, invero, l'assicurato e' garantito, quanto al danno arrecatogli, mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore; e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che, a sua volta, l'assicuratore si surroghi, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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