Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6234
Non sussiste il difetto di rilevanza quando nell'ordinanza di rimessione v'e' una sufficiente valutazione valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata.
Massima n. 6235
L'art. 1916 cod. civ., per il quale l'assicuratore e' surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennita', nel caso di colpa esclusiva, non viola l'art. 3 Cost., stante la diversita' di situazioni tra l'ipotesi di colpa concorrente dell'assicurato. D'altro canto, l'indagine intesa ad accertare se venga a determinarsi una posizione favorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione dell'ammontare del risarcimento, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato, la quale esula dai poteri della Corte.
Massima n. 6236
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., in riferimento allo art. 35 Cost., sollevata, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sotto il profilo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, mentre il danneggiato non assicurato avrebbe potuto ottenere, in caso di colpa concorrente, l'intero ammontare dal terzo responsabile, il lavoratore, che versasse in analoga condizione avrebbe avuto una limitazione del suo diritto in conseguenza della surroga dell'ente mutualistico. Nell'attuale sede devesi, infatti, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale. E, invero, l'assicurato e' garantito, quanto al danno arrecatogli, mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore; e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che, a sua volta, l'assicuratore si surroghi, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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