Corte costituzionale
Sentenza n. 130/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6220
Non e' irrazionale che nella vendita esecutiva mobiliare, diversamente da quella immobiliare, l'incanto posteriore al primo venga disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, essendo piu' ridotto il valore dei beni mobili cosicche' gia' nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, cod. proc. civ. e' fissata una base di incanto corrispondente alla minima stima. La determinazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dell'incanto, con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dall'aumento del costo dell'esecuzione talora i modo sproporzionato all'entita' del debito. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.
Massima n. 6221
Nella vendita esecutiva mobiliare - in cui l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione del prezzo base - non puo' ritenersi che il sistema non garantisca il diritto di proprieta' del debitore, sotto il profilo che questi potrebbe rimanere esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, perche' l'esecutato ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si e' proceduto, e pertanto non viene ad essere depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengano aggiudicati o vengano aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria, senza considerare che quando l'asta rimanga deserta e non vi siano altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli puo' riavere i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. Di conseguenza, non e' fondata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare è ammessa qualsiasi offerta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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