Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6220

Non e' irrazionale che nella vendita esecutiva mobiliare, diversamente da quella immobiliare, l'incanto posteriore al primo venga disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, essendo piu' ridotto il valore dei beni mobili cosicche' gia' nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, cod. proc. civ. e' fissata una base di incanto corrispondente alla minima stima. La determinazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dell'incanto, con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dall'aumento del costo dell'esecuzione talora i modo sproporzionato all'entita' del debito. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Massima n. 6221

Nella vendita esecutiva mobiliare - in cui l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione del prezzo base - non puo' ritenersi che il sistema non garantisca il diritto di proprieta' del debitore, sotto il profilo che questi potrebbe rimanere esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, perche' l'esecutato ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si e' proceduto, e pertanto non viene ad essere depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengano aggiudicati o vengano aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria, senza considerare che quando l'asta rimanga deserta e non vi siano altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli puo' riavere i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. Di conseguenza, non e' fondata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare è ammessa qualsiasi offerta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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