Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:116
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6193
L'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato il diritto di difesa della parte danneggiata. E' vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta: ma e' vero, altresi', che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, cosi' da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.
Massima n. 6194
Si e' obiettato che la norma dell'art. 2947, terzo comma, c.c., che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilita' la sentenza istruttoria di proscioglimento, non e' coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data di estinzione del reato. L'incoerenza non esiste, perche' la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non e' stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima e' l'ipotesi in cui l'azione penale e' stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento, proposta dal pretore di Voghera con ordinanza emessa il 25 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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