Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1972
Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1972
- Data di deposito
- 15 giugno 1972
- Data di decisione
- 9 giugno 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:105
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 13, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 23, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 14, comma 1, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 24, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 22, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 25, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 26, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 28, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- art. 14, comma 2, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 6153
Le disposizioni in cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", son fra loro interdipendenti, formando nel loro insieme un sistema unitario che conduce - obbiettivamente - al risultato di impedire, dalla ore 13 della domenica alla 12 del lunedi', la libera diffusione e circolazione delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa periodica, sia attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo radiofonico (oggi radiotelevisivo).
Massima n. 6154
Il principio costituzionale che tutela il diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale (oltre che alle ferie annuali) non impone una disciplina talmente rigida da garantire che il riposo settimanale dei dipendenti delle agenzie giornalistiche e similari abbia sempre e necessariamente luogo la domenica, giacche' il terzo comma dell'art. 36 Cost., si limita ad enunciare quel principio senza accennare ad alcun giorno determinato, senza regolarne l'esercizio e senza prescrivere, per tutte le possibili ipotesi, una rigorosa periodicita': la sua attuazione bene puo' assumere, quindi, forme piu' elastiche e comunque differenziate secondo la varia natura propria di ciascuna attivita' (cfr. gia' sent. n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971).
Massima n. 6155
Il particolare regime, dettato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero, contrasta con l'art. 21 della Costituzione, che solennamente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e dettando per di piu' ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, determinano, infatti, con particolare riguardo alla stampa periodica, un rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime.
Massima n. 6156
Il principio che "tutti" abbiamo diritto di manifestare il proprio pensiero "con ogni mezzo", non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, piu' realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilita' di usarne o di accedervi, con le modalita' ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiarita' caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili, giusta i criteri di cui questa Corte ha fatto applicazione in varie occasioni (cfr. sent. n. 59 del 1960, n. 48 del 1964, n. 11 del 1968).
Massima n. 6157
Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "risposo domenicale e settimanale", spingendosi oltre l'ambito della stampa periodica, giungono sino ad inibire (cfr. partic. art. 26, primo comma) l'uso di una serie indefinita di altri mezzi di diffusione al pubblico (quali potrebbero essere, ad esempio, notiziari parlati, filmati, ecc.) nel corso di un periodo di tempo press'a poco coincidente con quello durante il quale e' sospesa la pubblicazione dei giornali.
Massima n. 6158
L'interesse generale alla informazione, anch'esso direttamente protetto dall'art. 21 della Costituzione, implica, in un regime di libera democrazia, pluralita' di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee.
Massima n. 6159
Non e' fondata, il riferimento agli artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione la questione di legittimita' dell'art. 14, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "riposo domenicale e settimanale".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale";
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della stessa legge, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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