Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/1972
Corte cost., ord. 4 maggio 1972, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927
- legge n. 3125 del 27 dicembre 1928
Parametri
Massime
Massima n. 6120
La dichiarazione di fallimento - sopravvenuta durante la sospensione del giudizio a quo - di una societa' che nel rapporto sostanziale dedotto nel processo principale faceva valere pretese relative alla concessione della gestione di una casa da giuoco appare suscettibile di esplicare sia su quel rapporto sia sulla stessa capacita' e legittimazione processuale dalle parti una incidenza che non spetta alla Corte costituzionale determinare, per cui gli atti debbono ai fini di tale valutazione essere restituiti al giudice a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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