Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1971

Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:99

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5593

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), in riferimento all'art. 36, secondo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata determina la sfera a cui e' applicabile la disciplina del lavoro "continuo", contenuta nel medesimo decreto, relativo alle imprese industriali e commerciali; ma non esclude che altre leggi, in relazione ai vari tipi di rapporti di lavoro non compresi in quel decreto, regolino la durata o comunque il modo di prestazione nel tempo dell'attivita' lavorativa.

Massima n. 5594

L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.

Massima n. 5595

In applicazione del principio costituzionale di tutela dell'integrita' fisica del lavoratore, la disciplina della durata delle attivita' lavorative di tipo diverso dal lavoro continuato, ove manchi una normazione speciale, e' sempre deducibile dall'ordinamento, secondo le disposizioni sulla legge in generale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), sollevata, dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 36, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATTI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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