Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1971
Corte cost., sent. 11 marzo 1971, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1971
- Data di deposito
- 11 marzo 1971
- Data di decisione
- 5 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, regio decreto legge n. 692 del 15 marzo 1923
- art. 2107, codice civile
- art. 2108, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 5593
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), in riferimento all'art. 36, secondo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata determina la sfera a cui e' applicabile la disciplina del lavoro "continuo", contenuta nel medesimo decreto, relativo alle imprese industriali e commerciali; ma non esclude che altre leggi, in relazione ai vari tipi di rapporti di lavoro non compresi in quel decreto, regolino la durata o comunque il modo di prestazione nel tempo dell'attivita' lavorativa.
Massima n. 5594
L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.
Massima n. 5595
In applicazione del principio costituzionale di tutela dell'integrita' fisica del lavoratore, la disciplina della durata delle attivita' lavorative di tipo diverso dal lavoro continuato, ove manchi una normazione speciale, e' sempre deducibile dall'ordinamento, secondo le disposizioni sulla legge in generale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), sollevata, dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 36, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATTI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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