Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1971
Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1971
- Data di deposito
- 29 aprile 1971
- Data di decisione
- 22 aprile 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 1081 del 12 ottobre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 5569
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinita', tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attivita' del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformita' con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialita' dell'azione amministrativa, non puo' ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non puo' essere sindacato nel giudizio costituzionale.
Massima n. 5570
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, il quale prevede le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, parentela e affinita' con pubblici dipendenti solo per i consulenti autorizzati all'esercizio della attivita' degli Ispettori del lavoro e non anche per i professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri, ecc.) cui e' consentito per legge di svolgere la stessa attivita', e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in connessione con l'art. 4 della Costituzione: infatti, pur ammettendo che le situazioni soggettive dei consulenti autorizzati e dei professionisti siano differenziali, non puo' consentirsi alcuna distinzione in rapporto a una situazione che ha carattere oggettivo, come quello in tema di incompatibilita', la quale proprio per la ratio che la giustifica (sospetto di possibili collusioni tra coloro che svolgono l'attivita' di consulenza e pubblici dipendenti) non puo' che essere eguale per tutti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, avente per oggetto l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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