Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1971

Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1971
Data di deposito
29 aprile 1971
Data di decisione
22 aprile 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 1081 del 12 ottobre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 5569

L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinita', tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attivita' del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformita' con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialita' dell'azione amministrativa, non puo' ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non puo' essere sindacato nel giudizio costituzionale.

Massima n. 5570

L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, il quale prevede le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, parentela e affinita' con pubblici dipendenti solo per i consulenti autorizzati all'esercizio della attivita' degli Ispettori del lavoro e non anche per i professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri, ecc.) cui e' consentito per legge di svolgere la stessa attivita', e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in connessione con l'art. 4 della Costituzione: infatti, pur ammettendo che le situazioni soggettive dei consulenti autorizzati e dei professionisti siano differenziali, non puo' consentirsi alcuna distinzione in rapporto a una situazione che ha carattere oggettivo, come quello in tema di incompatibilita', la quale proprio per la ratio che la giustifica (sospetto di possibili collusioni tra coloro che svolgono l'attivita' di consulenza e pubblici dipendenti) non puo' che essere eguale per tutti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, avente per oggetto l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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