Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1971
Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1971
- Data di deposito
- 5 aprile 1971
- Data di decisione
- 25 marzo 1971
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 83, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 82, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 52, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 83, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 47, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 121, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 98, Costituzione
- art. 54, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 5513
In una fattispecie in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia sollevato conflitto di attribuzioni, negando l'applicabilita' ai rapporti con i propri dipendenti degli artt. 81, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' dello Stato, concernenti l'obbligo di denunciare alla Procura generale presso la Corte dei conti i fatti suscettibili di dar luogo a responsabilita' civile, deve disattendersi la eccezione di inammissibilita' dedotta dalla difesa dello Stato sotto il profilo che trattasi tutt'al piu' di un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti: non e' dubbio, infatti, che la Regione contesti, prima ancora che la giurisdizione di quest'ultima, l'ammissibilita' della iniziativa necessaria della Procura generale per la preclusione che illegittimamente ne deriverebbe alle libere determinazioni dei suoi organi, in violazione di una competenza che si assume costituzionalmente spettarle.
Massima n. 5514
In tanto puo' ritenersi garantito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, quale soggetto giuridicamente capace - e concretamente alla Giunta competente a deliberare, tra l'altro sulle liti attive e passive - il potere di agire (o di non agire) in giudizio, in quanto la materia oggetto del giudizio stesso non sia legittimamente sottratta dall'ordinamento vigente alla disponibilita' regionale, perche' riservata ad una giurisdizione speciale svolgentesi per impulso di un organo pubblico a cio' destinato.
Massima n. 5515
Le conclusioni poste a sostegno nella sent. n. 110 del 1970, sulla applicabilita' ai dipendenti regionali delle norme sui giudizi di conto valgono, per identita' di ragioni, con riferimento anche ai giudizi di responsabilita' civile (c.d. responsabilita' amministrativa) nei confronti degli stessi per gli illeciti posti in essere nell'esercizio delle loro attribuzioni: in tal senso dovendosi oggi intendere estesa, in forza dell'art. 103, 2 comma della Cost., la giurisdizione attribuita alla Corte dei conti, con la connessa iniziativa della Procura generale, dagli artt. 52 del T.U. del 1934, 82 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923, 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in ordine ai funzionari ed agenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.
Massima n. 5516
Il 2 comma dell'art. 103 Cost., nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di contabilita' pubblica", da un lato, e sotto l'aspetto oggettivo, ne ha assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilita'; d'altro lato, se sotto l'aspetto soggettivo, ne ha allargato l'ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, dell'Amministrazione diretta dello Stato, tale essendo il proprio significato dell'aggettivo "pubblico", com'e' confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione, quali ad esempio gli artt. 54, secondo comma, 97 e 98.
Massima n. 5517
La giurisdizione contabile in senso stretto e quella sulle responsabilita' in genere dei pubblici dipendenti per illecito di gestione nelle sue varie possibili forme hanno il loro punto di raccordo nel fatto che tendono ambedue a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni o l'affermarsi di pratiche lassiste, in ottemperanza anche al duplice principio della "imparzialita'" e del "buon andamento" dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.
Massima n. 5518
Nei giudizi di conto ed in quelli di responsabilita' a carico di dipendenti regionali, se la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti, la Regione puo' tuttavia sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede, e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del procedimento, le attivita' processuali che ritenga utili.
Massima n. 5519
Giudizi di conto e giudizi di responsabilita', sia questa contabile o civile, sono anche in pratica strettamente connessi, giacche' l'esame dei conti resi obbligatoriamente dagli agenti contabili e consegnatari puo' essere efficace strumento per rilevare inadempimenti di altri funzionari ed agenti, nel qual caso l'art. 44 del regolamento di procedura stabilisce che possa provvedersi alla riunione dei giudizi di conto e di responsabilita'; laddove, se quest'ultimo spettasse all'autorita' giudiziaria ordinaria, si verificherebbe l'incongruenza che la Corte dei conti, accertato l'illecito, dovrebbe limitarsi poi a farne segnalazione all'amministrazione interessata, libera rimanendo questa di agire o di non agire per il risarcimento del danno.
Massima n. 5520
L'azione di responsabilita' nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia per gli illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli- Venezia Giulia per gli illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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