Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1971

Corte cost., sent. 16 marzo 1971, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1971
Data di deposito
16 marzo 1971
Data di decisione
10 marzo 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923
  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1934
  • art. 1, regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 5464

L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (secondo cui "per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non e' valutato agli effetti di pensione"), di per se' non e' in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione: invero, il c.d. servizio di fatto interviene dopo un provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, assunto dalla pubblica amministrazione, da cui non puo' non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, comprese quelle relative alla determinazione del trattamento di quiescenza. Pertanto, se al dipendente, trattenuto di fatto in servizio dopo tale provvedimento, viene corrisposto il normale stipendio senza che gli sia riconosciuta la corrispondente quota pensione, cio' dipende dalla circostanza che il servizio di fatto da lui prestato e' successivo alla cessazione di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua discrezionalita' riconnette con gli altri effetti, quello di determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione del diritto a pensione.

Massima n. 5465

L'art. 1, comma secondo, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, per l'impiegato civile o per il militare, trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento. Invero, la retroattivita' dagli effetti del provvedimento contrasta col principio di retributivita' sancito nell'art. 36 della Costituzione, perche' il rapporto di servizio, il quale non puo' avere termine senza il legittimo provvedimento, che ne accerti la cessazione, produce, fino all'emanazione del provvedimento stesso, tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del diritto a quella parte differita di retribuzione che e' la pensione. Cfr.: sent. n. 78 del 1967 vedi anche sent. nn. 3/1966 e 112/1969.

Massima n. 5466

Poiche' fra i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli delle aziende private non sussiste identita' di situazioni e di corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza, non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 1 del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 che esclude per i pubblici dipendenti il c.d. servizio di fatto agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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