Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 502, comma 1, codice di procedura penale 1930
- legge n. 780 del 7 novembre 1969
- art. 389, codice di procedura penale 1930
- art. 502, codice di procedura penale 1930
- art. 504, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 504, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5847
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. la potesta' discrezionale di adire il tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti il principio che, riconoscendo al p.m. la titolarita' dell'azione penale in ordine ai reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia.
Massima n. 5848
La scelta circa le modalita' di esercizio dell'azione penale rientra nel potere istituzionale dell'organo requirente e ne determina l'ambito di discrezionalita', in necessaria correlazione, peraltro, col dovere di osservare la legge, in riferimento alle condizioni che questa specificamente stabilisca, nonche' al principio generale della congruenza dello strumento processuale prescelto, rispetto al fine pratico della persecuzione penale.
Massima n. 5849
La discrezionalita' inerente all'esercizio del potere-dovere di richiedere il giudizio direttissimo trova conferma nella legge 7 novembre 1969, n. 780, la quale, nell'apportare modificazioni all'art. 389 del codice di procedura penale, concernente i casi in cui si deve procedere con istruzione sommaria, fa salva appunto la possibilita' che, ad iniziativa del p.m., si instauri il giudizio predetto.
Massima n. 5850
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. il potere-dovere di promuovere l'azione penale nei modi che egli ritenga discrezionalmente rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia ed in ispecie con richiesta di giudizio direttissimo, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in riferimento all'eventualita' che soggetti diversi subiscano, in linea di fatto, diseguale trattamento.
Massima n. 5851
Nel sistema processuale penale vigente le iniziative del P.M. devono ritenersi di norma soggette al sindacato del giudice competente in ordine ai fatti contestati.
Massima n. 5852
L'esercizio del potere di iniziativa della instaurazione del rapporto processuale secondo il rito direttissimo non e' sottratto alla cognizione del giudice, al quale risulta in definitiva rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto procedimento, la decisione circa la necessita' che il procedimento stesso venga svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello direttissimo. Ai sensi dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta al tribunale verificare l'ammissibilita' nella fattispecie, del rito direttissimo, e se il giudizio risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 502, disporre che gli atti siano trasmessi al p.m., perche' promuova il giudizio nelle forme ordinarie. Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre, allo stesso giudice e' data potesta' di ordinare che si proceda con istruzione formale, quando l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti consentiti alle indagini dibattimentali. (art. 504, 1x co.)
Massima n. 5853
Nel procedimento penale direttissimo, nei limiti compatibili con le particolari caratteristiche di esso, l'esercizio del diritto di difesa, risulta assicurato dal costante controllo sulle iniziative processuali dell'organo requirente, svolto dal tribunale, ai sensi degli artt. 502 e 504 c.p.p.
Massima n. 5854
Non costituisce menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., l'esclusione, della fase istruttoria penale che e' legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 502 segg. c.p.p., come in altri procedimenti penali.
Massima n. 5855
Non puo' ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che secondo la normativa del giudizio direttissimo non e' consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale. Tale normativa appare, infatti, razionale e coerente col sistema del codice di procedura penale in vigore che appunto al p.m., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli giurisdizionali, di quelle modalita' di esercizio dell'azione medesima che si palesino congrue nei singoli casi. Al soggetto passivo dell'azione penale non e' riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perche' l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto del diritto di difesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, con l'ordinanza del tribunale di Torino di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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