Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1971

Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/1971
Data di deposito
28 dicembre 1971
Data di decisione
16 dicembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 502, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 780 del 7 novembre 1969
  • art. 389, codice di procedura penale 1930
  • art. 502, codice di procedura penale 1930
  • art. 504, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 504, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5847

L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. la potesta' discrezionale di adire il tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti il principio che, riconoscendo al p.m. la titolarita' dell'azione penale in ordine ai reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia.

Massima n. 5848

La scelta circa le modalita' di esercizio dell'azione penale rientra nel potere istituzionale dell'organo requirente e ne determina l'ambito di discrezionalita', in necessaria correlazione, peraltro, col dovere di osservare la legge, in riferimento alle condizioni che questa specificamente stabilisca, nonche' al principio generale della congruenza dello strumento processuale prescelto, rispetto al fine pratico della persecuzione penale.

Massima n. 5849

La discrezionalita' inerente all'esercizio del potere-dovere di richiedere il giudizio direttissimo trova conferma nella legge 7 novembre 1969, n. 780, la quale, nell'apportare modificazioni all'art. 389 del codice di procedura penale, concernente i casi in cui si deve procedere con istruzione sommaria, fa salva appunto la possibilita' che, ad iniziativa del p.m., si instauri il giudizio predetto.

Massima n. 5850

L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. il potere-dovere di promuovere l'azione penale nei modi che egli ritenga discrezionalmente rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia ed in ispecie con richiesta di giudizio direttissimo, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in riferimento all'eventualita' che soggetti diversi subiscano, in linea di fatto, diseguale trattamento.

Massima n. 5851

Nel sistema processuale penale vigente le iniziative del P.M. devono ritenersi di norma soggette al sindacato del giudice competente in ordine ai fatti contestati.

Massima n. 5852

L'esercizio del potere di iniziativa della instaurazione del rapporto processuale secondo il rito direttissimo non e' sottratto alla cognizione del giudice, al quale risulta in definitiva rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto procedimento, la decisione circa la necessita' che il procedimento stesso venga svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello direttissimo. Ai sensi dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta al tribunale verificare l'ammissibilita' nella fattispecie, del rito direttissimo, e se il giudizio risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 502, disporre che gli atti siano trasmessi al p.m., perche' promuova il giudizio nelle forme ordinarie. Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre, allo stesso giudice e' data potesta' di ordinare che si proceda con istruzione formale, quando l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti consentiti alle indagini dibattimentali. (art. 504, 1x co.)

Massima n. 5853

Nel procedimento penale direttissimo, nei limiti compatibili con le particolari caratteristiche di esso, l'esercizio del diritto di difesa, risulta assicurato dal costante controllo sulle iniziative processuali dell'organo requirente, svolto dal tribunale, ai sensi degli artt. 502 e 504 c.p.p.

Massima n. 5854

Non costituisce menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., l'esclusione, della fase istruttoria penale che e' legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 502 segg. c.p.p., come in altri procedimenti penali.

Massima n. 5855

Non puo' ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che secondo la normativa del giudizio direttissimo non e' consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale. Tale normativa appare, infatti, razionale e coerente col sistema del codice di procedura penale in vigore che appunto al p.m., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli giurisdizionali, di quelle modalita' di esercizio dell'azione medesima che si palesino congrue nei singoli casi. Al soggetto passivo dell'azione penale non e' riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perche' l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto del diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, con l'ordinanza del tribunale di Torino di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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