Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 185, codice penale
- art. 422, codice di procedura penale 1930
- art. 22, codice di procedura penale 1930
- art. 412, codice di procedura penale 1930
- art. 8, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 408, codice di procedura penale 1930
- art. 99, codice di procedura penale 1930
- art. 97, codice di procedura penale 1930
- art. 185, codice di procedura penale 1930
- art. 306, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5833
Gli artt. 408 e 422 del cod. proc. pen., i quali non richiedono, in relazione all'art. 412 dello stesso codice, la citazione in dibattimento a pena di nullita', del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'art. 185 del codice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, non trova riscontro in una coincidente normativa del codice di rito: esigenze di concentrazione e di speditezza hanno indotto il legislatore a non imporre, a pena di nullita', la difficile ricerca di eventuali danneggiati non altrimenti qualificati. D'altro canto, l'art. 22 cod. proc. pen., consentendo ad ogni danneggiato di costituirsi parte civile, attribuisce i corrispondenti diritti solo a chi si sia avvalso di tale facolta'; l'offeso, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti ed al convincimento del giudice. Invece il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo. Ne' sussiste la violazione dell'art. 24 Cost.: non del primo comma, perche' a nessuno che abbia sofferto un danno dal reato, e' sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale; non del comma successivo, perche' la costituzione di parte civile consente la difesa personale e tecnica. Per di piu', nonostante l'imperfezione del sistema, conseguente alla compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato puo' avvalersi, a proprio vantaggio, dell'efficacia riflessa del giudicato penale. Per lo stesso ordine di ragioni, non e' essenziale al processo l'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.932, a tutti i danneggiati.
Massima n. 5834
Non contrastano con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione ne' l'art. 306 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto alla citazione o all'avviso di procedimento a favore dell'offeso dal reato nell'istruzione formale; ne' l'art. 185 dello stesso codice, per non annoverare tale omissione fra le nullita' assolute. Quest'ultima disposizione, infatti, non concerne la parte civile, mentre l'art. 306 conferisce alla persona offesa delle eventuali facolta', senza altri diritti nel procedimento. D'altronde, il principio gia' espresso da questa Corte con sent. n. 136 del 1968, per l'istruzione sommaria - secondo il quale il contraddittorio tra imputato o parte civile non si instaura nella fase istruttoria, ma nel dibattimento - non e' smentito dalla diversa disciplina statuita per l'istruzione formale, dato il criterio, ivi accolto (artt. 97 e 99 cod. proc. pen.) delle provvisorieta' della costituzione di parte civile fino alle soglie della discussione finale di primo grado.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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