Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1971

Corte cost., sent. 30 novembre 1971, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1971
Data di deposito
30 novembre 1971
Data di decisione
13 novembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
  • art. 2, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
  • art. 1, ult.parte, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
  • legge n. 73 del 10 febbraio 1953

Parametri

Massime

Massima n. 5804

Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.

Massima n. 5805

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del d.l. 9 aprile 1948, n. 437, (ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73), in riferimento all'art. 87, quinto comma, della Costituzione. Invero il decreto con il quale il Ministro di giustizia riconosce l'eccezionalita' dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, e' atto amministrativo rientrante nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale, ma comunque la Corte costituzionale ha gia' ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza regolamentare al Ministro non viola l'art. 87, quinto comma, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).

Massima n. 5806

L'attribuzione al potere esecutivo del compito di accertare il verificarsi di situazioni eccezionali, con conseguente proroga dei termini di decadenza, con contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiche' l'adozione di provvedimenti generali assicura uniformita' di criteri ed eguaglianza di trattamento, mentre il cittadino interessato alla ricognizione del fenomeno ha facolta' di chiedere al Ministro della giustizia l'emissione del relativo decreto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, in riferimento agli artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dall'ordinanza 3 dicembre 1969 del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze