Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1971
Corte cost., sent. 30 novembre 1971, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1971
- Data di deposito
- 30 novembre 1971
- Data di decisione
- 13 novembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
- art. 2, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
- art. 1, ult.parte, decreto legislativo n. 437 del 9 aprile 1948
- legge n. 73 del 10 febbraio 1953
Parametri
Massime
Massima n. 5804
Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.
Massima n. 5805
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del d.l. 9 aprile 1948, n. 437, (ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73), in riferimento all'art. 87, quinto comma, della Costituzione. Invero il decreto con il quale il Ministro di giustizia riconosce l'eccezionalita' dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, e' atto amministrativo rientrante nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale, ma comunque la Corte costituzionale ha gia' ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza regolamentare al Ministro non viola l'art. 87, quinto comma, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).
Massima n. 5806
L'attribuzione al potere esecutivo del compito di accertare il verificarsi di situazioni eccezionali, con conseguente proroga dei termini di decadenza, con contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiche' l'adozione di provvedimenti generali assicura uniformita' di criteri ed eguaglianza di trattamento, mentre il cittadino interessato alla ricognizione del fenomeno ha facolta' di chiedere al Ministro della giustizia l'emissione del relativo decreto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, in riferimento agli artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dall'ordinanza 3 dicembre 1969 del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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