Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1971

Corte cost., sent. 30 novembre 1971, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1971
Data di deposito
30 novembre 1971
Data di decisione
13 novembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, codice di procedura penale 1930
  • art. 10, codice di procedura penale 1930
  • art. 20, codice di procedura penale 1930
  • art. 28, codice di procedura penale 1930
  • art. 27, codice di procedura penale 1930
  • art. 448, codice di procedura penale 1930
  • art. 350, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 106, codice di procedura penale 1930
  • art. 408, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 372, codice penale
  • art. 447, codice di procedura penale 1930
  • art. 449, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5795

L'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, e' nel processo penale, regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalita' e per fini di utilita' generale, diversamente dall'esercizio dell'azione medesima davanti al giudice civile. Nei due sistemi risulta in particolare diversamente disciplinata la testimonianza. Tali differenze normative sono inevitabili effetti dell'applicazione del principio della giurisdizione penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa non irrazionale, e' riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si tratta dello stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.) e da cui promana il principio, fondamentale nel processo penale, dell'assenza di limiti legali alla libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice; limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile.

Massima n. 5796

Il criterio di preminenza della giurisdizione penale trova significativa espressione legislativa, allorche' lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudici civili, amministrativi e disciplinari (salvo le eccezioni di cui agli artt. 10 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorita' del giudicato in queste formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.).

Massima n. 5797

Il principio di eguaglianza assicura ad ognuno parita' di trattamento in situazioni non differenziate. In riferimento al diritto di difesa, pertanto, le modalita' di esercizio possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, purche' rispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, con l'ovvio limite che non rimanga vanificato o reso estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso.

Massima n. 5798

Dalla subordinazione della disciplina della costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai cui fini e' preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede, discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente nell'art. 372 del codice penale, di dire la verita' e null'altro che la verita'. Cio' eventualmente anche in merito a circostanze di fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi parte civile e' indicato talvolta come il principale e finanche come l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti nell'imputazione, non e' da ritenere che i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e di difesa (art. 24, secondo comma Cost.), possano giustificare il diniego da parte di lui di cooperare all'accertamento dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.

Massima n. 5799

Con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) non contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato. La prova offerta dall'esame suddetto e' direttamente soggetto alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica. D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicita', particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa.

Massima n. 5800

Se all'imputato non e' imposto l'obbligo di dire la verita', che vige per altri soggetti, tuttavia non puo' disconoscersi che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno l'onere di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di situazioni di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano invece l'istituto della parte civile.

Massima n. 5801

Con il precetto enunciato nell'art. 3 della Costituzione non contrasta l'art. 106 c.p.p., giacche' l'obbligo della testimonianza imposto alla parte civile non altera l'equilibrio processuale dei soggetti aventi interessi al giudizio per il risarcimento del danno. E cio' in quanto, nel vigente sistema processuale penale, dominato dal principio della libera valutazione delle prove, non e' escluso che il giudice, argomentando per un verso dalle dichiarazioni dell'imputato ed in genere dal suo contegno e dalle prove da lui dedotte, e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad essa favorevole.

Massima n. 5802

In riferimento all'art. 3 della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non derivandone disparita' di trattamento nei confronti della posizione processuale dell'imputato.

Massima n. 5803

Le disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non sono in contrasto con l'art. 24, secondo comma Cost., non importando menomazione del diritto di difesa nei confronti dell'imputato, per quanto ha tratto alla possibilita' di contribuire con le proprie dichiarazioni all'accertamento della verita' dei fatti oggetti del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del codice di procedura penale, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, dal pretore di Iseo e dal tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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