Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1971
Corte cost., sent. 17 novembre 1971, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1971
- Data di deposito
- 17 novembre 1971
- Data di decisione
- 10 novembre 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 110, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 105, Costituzione
Massime
Massima n. 5776
La regola generale della insindacabilita' nel merito del giudizio di rilevanza, sufficientemente e non contraddittoriamente motivato dal giudice a quo nella ordinanza di rinvio, trova un limite nel principio dell'accertamento da parte della Corte costituzionale, del difetto di rilevanza risultante prima facie. Cfr.: da ultimo, sent. n. 194 del 1970.
Massima n. 5777
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perche' irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimita' costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullita' dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarita' della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarita' della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, proposta dal tribunale di Milano, sezione III penale, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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