Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1971

Corte cost., sent. 17 novembre 1971, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1971
Data di deposito
17 novembre 1971
Data di decisione
10 novembre 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5776

La regola generale della insindacabilita' nel merito del giudizio di rilevanza, sufficientemente e non contraddittoriamente motivato dal giudice a quo nella ordinanza di rinvio, trova un limite nel principio dell'accertamento da parte della Corte costituzionale, del difetto di rilevanza risultante prima facie. Cfr.: da ultimo, sent. n. 194 del 1970.

Massima n. 5777

Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perche' irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimita' costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullita' dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarita' della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarita' della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, proposta dal tribunale di Milano, sezione III penale, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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