Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:156
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 7, comma 2, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 7, comma 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1326 del 11 settembre 1960
Parametri
- art. 39, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, Costituzione
Massime
Massima n. 5709
Se si tengono presenti le finalita' volute conseguire con la legge 14 luglio 1959, n. 741 - destinata a sopperire transitoriamente alla situazione anomala verificatasi in conseguenza del fatto che, all'abolizione dell'ordinamento corporativo, non e' seguita l'instaurazione del nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 della Costituzione affida la formazione dei contratti collettivi - sembra logico inferire che la statuizione dell'ultrattivita' delle clausole rese obbligatorie per tutti gli appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un non lontano adempimento del progetto costituzionale che avrebbe reso possibile il regolare esercizio di quell'autonomia sindacale considerata dalla Costituzione quale piu' idoneo strumento di disciplina dei rapporti di lavoro, mentre intendere tale ultrattivita' come vincolata dal detto presupposto e considerarla espressione di una volonta' di mantenere ferme a tempo indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad essere proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Di conseguenza, si deve ritenere sottintesa alla disciplina adottata la volonta' del legislatore di non pregiudicare comunque l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36. Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del trattamento piu' favorevole da questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare. Cfr.: 129/63.
Massima n. 5710
Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilita' che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, gia' respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualita', sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora piu' grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalita' o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.
Massima n. 5711
Alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione, e dell'articolo unico del decreto presidenziale 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1x ottobre 1959 per i dipendenti delle industrie grafiche ed affini, conferisca al giudice ordinario l'esercizio degli stessi poteri, consegue, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti presidenziali aventi forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
b) dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della Costituzione;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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