Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 18, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5684
Ai fini dell'ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale il termine "giudizio", di cui agli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso nel senso lato di ogni procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso davanti ad un giudice.
Massima n. 5685
In riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione si deve ritenere che il principio della indipendenza del giudice, ben lungi dall'escludere la pluralita' dei gradi di giurisdizione, preordinata nel sistema processuale ai fini di giustizia ed alla esigenza della esattezza delle decisioni, ne postula il coordinamento.
Massima n. 5686
La sentenza del giudice si mantiene, sotto l'imperio della legge, anche se questa dispone che il giudice stesso formi il suo convincimento avendo riguardo a decisione in altra fase o grado del giudizio.
Massima n. 5687
Con il principio della indipendenza del giudice, enunciato nell'art. 101, secondo comma Cost., non contrasta l'art. 22 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui prevede che la pronunzia sul fallimento, nel caso di ricorso avverso il mancato accoglimento dell'istanza, risulti costituita dalla pronunzia della Corte d'appello e da quella del tribunale fallimentare, quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado, volte a momenti distinti della decisione; la prima in merito all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in ordine alla dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito. L'attribuzione al tribunale di detta esclusiva funzione risponde, peraltro, alla competenza del detto organo nella materia in esame ed al proposito legislativo di armonizzare la competenza circa la dichiarazione di fallimento con il regime processuale dell'opposizione, che il debitore puo' proporre onde ottenere la revoca della dichiarazione predetta.
Massima n. 5688
Con la garanzia costituzionale della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma cost.) non contrasta con l'art. 22 della legge fallimentare, in quanto demanda la dichiarazione del fallimento al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla Corte d'appello in sede di impugnativa. Al debitore e' dato, infatti, svolgere deduzioni a propria difesa sia di fatto che di ordine tecnico giuridico ed a tal fine e' disposta la sua comparizione in camera di consiglio davanti cosi' al tribunale, come alla Corte d'appello. Ulteriori difese, basate su circostanze sopravvenute, possono essere successivamente dedotte quanto meno nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, dal debitore o da qualunque interessato; in questo giudizio il provvedimento della Corte d'appello non costituisce alcun vincolo alla piena cognizione del tribunale.
Massima n. 5689
Non possono avere rilievo, ai fini del giudizio di costituzionalita', in ispecie in riferimento all'art. 3 della Costituzione, divergenze o disparita' riscontrabili in sede applicativa della norma impugnata, quali conseguenze eventuali e di mero fatto di situazioni giuridiche per se stesse non suscettibili di censura, allorche' tali divergenze o disparita' non siano rapportabili a fattispecie normative incompatibili con l'ordinamento costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - EZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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